Art. 2 
 
 
                              Obiettivi 
 
  1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di  raggiungere  i
primari obiettivi  di  sicurezza  relativi  alla  salvaguardia  delle
persone e alla tutela dei  beni  contro  i  rischi  di  incendio,  le
strutture turistico - ricettive in aria aperta, di cui all'art. 1 del
presente decreto, sono realizzate e gestite in modo da: 
    a) minimizzare le cause di incendio; 
    b) garantire la stabilita' delle strutture portanti  al  fine  di
assicurare il soccorso agli occupanti; 
    c) limitare la  produzione  e  la  propagazione  di  un  incendio
all'interno della struttura ricettiva; 
    d) limitare la propagazione di un incendio  ad  edifici  od  aree
limitrofe; 
    e) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino i  locali
e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; 
    f) garantire la  possibilita'  per  le  squadre  di  soccorso  di
operare in condizioni di sicurezza.