Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell'art. 71 del  Codice,
stabilisce le regole tecniche previste dall'art. 20, commi 3 e 5-bis,
dall'art. 23-ter, comma 4, dall'art. 43, commi 1 e 3, dall'art. 44  e
dall'art. 44-bis del Codice. 
  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai soggetti di
cui all'art. 2, commi 2 e 3, del Codice, nonche' ai soggetti  esterni
a cui e' eventualmente affidata la gestione o  la  conservazione  dei
documenti informatici. 
  3. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del Codice,  le  presenti  regole
tecniche si applicano nel  rispetto  della  disciplina  rilevante  in
materia di tutela dei dati personali e, in particolare, del Codice in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.