Art. 2 Nel caso in cui, per particolari motivi, risulti tecnicamente impossibile attenersi alle disposizioni tecniche di cui all'Allegato «A» del presente decreto, il soggetto attraversante potra' presentare una richiesta di deroga proponendo una soluzione alternativa che tuttavia garantisca un grado di sicurezza non inferiore a quello ottenibile dall'applicazione delle norme. La richiesta di deroga deve essere sottoposta al Tavolo tecnico, disciplinato dal successivo art. 3, che e' deputato ad esprimere un parere vincolante sulla soluzione presentata dal soggetto attraversante.