Art. 2 
 
  Nel caso in  cui,  per  particolari  motivi,  risulti  tecnicamente
impossibile attenersi alle disposizioni tecniche di cui  all'Allegato
«A» del presente decreto, il soggetto attraversante potra' presentare
una richiesta di deroga  proponendo  una  soluzione  alternativa  che
tuttavia garantisca un grado di  sicurezza  non  inferiore  a  quello
ottenibile dall'applicazione delle norme. 
  La richiesta di deroga deve essere sottoposta  al  Tavolo  tecnico,
disciplinato dal successivo art. 3, che e' deputato ad  esprimere  un
parere   vincolante   sulla   soluzione   presentata   dal   soggetto
attraversante.