Art. 2 
 
 
Obblighi da osservare per i documenti informatici rilevanti  ai  fini
                    delle disposizioni tributarie 
 
  1. Ai fini tributari, la formazione, l'emissione, la  trasmissione,
la  conservazione,  la  copia,  la  duplicazione,  la   riproduzione,
l'esibizione,  la  validazione  temporale  e  la  sottoscrizione  dei
documenti informatici, avvengono nel rispetto delle  regole  tecniche
adottate ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo  2005,
n. 82, e dell'art. 21, comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  in  materia  di  fatturazione
elettronica. 
  2. I documenti informatici rilevanti ai  fini  tributari  hanno  le
caratteristiche       dell'immodificabilita',        dell'integrita',
dell'autenticita'  e  della  leggibilita',  e  utilizzano  i  formati
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  dai  decreti
emanati ai sensi dell'art. 71 del predetto decreto legislativo ovvero
utilizzano i formati scelti dal responsabile della conservazione,  il
quale ne motiva la  scelta  nel  manuale  di  conservazione,  atti  a
garantire l'integrita', l'accesso e la  leggibilita'  nel  tempo  del
documento informatico.