Art. 2 
 
 
          Criterio di definizione di morosita' incolpevole 
 
  1.  Per  morosita'  incolpevole  si  intende   la   situazione   di
sopravvenuta impossibilita' a  provvedere  al  pagamento  del  canone
locativo a  ragione  della  perdita  o  consistente  riduzione  della
capacita' reddituale del nucleo familiare. 
  2. La perdita o la consistente riduzione della capacita' reddituale
di cui al comma 1 possono essere dovute ad una delle seguenti  cause:
perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali  o  sindacali
con consistente riduzione dell'orario di lavoro;  cassa  integrazione
ordinaria  o  straordinaria  che  limiti  notevolmente  la  capacita'
reddituale; mancato rinnovo  di  contratti  a  termine  o  di  lavoro
atipici; cessazioni di attivita' libero-professionali  o  di  imprese
registrate, derivanti da cause di forza  maggiore  o  da  perdita  di
avviamento  in  misura  consistente;  malattia  grave,  infortunio  o
decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato  o
la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo  medesimo
o la necessita'  dell'impiego  di  parte  notevole  del  reddito  per
fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.