Art. 2 1. I Comuni e le Province delle Regioni a Statuto ordinario danno adeguata pubblicita' del presente decreto sul proprio sito istituzionale, nonche' attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 luglio 2014 Il Presidente del Consiglio dei ministri Renzi Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 2468