Art. 2 Criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse 1. L'individuazione dei beni e delle risorse connessi alle funzioni oggetto di riordino tiene prevalentemente conto della correlazione e della destinazione alle funzioni alla data di entrata in vigore della legge, anche ai fini del subentro nei rapporti attivi e passivi in corso. 2. In applicazione del criterio generale di cui al comma 1 e delle disposizioni di cui al presente decreto le province, anche quelle destinate a trasformarsi in citta' metropolitane, effettuano, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, una mappatura dei beni e delle risorse connesse a tutte le funzioni, fondamentali e non, alla data di entrata in vigore della legge, salvo per quanto riguarda i beni e le partecipazioni in enti e societa' per i quali prevale il termine di cui al successivo art. 5 del presente decreto, compresi i rapporti attivi e passivi. Tale mappatura e' comunicata alla Regione e al rispettivo Osservatorio di cui all'Accordo adottato ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge, secondo il modello adottato dall'Osservatorio nazionale. Il documento di cui al presente comma indica, per quanto riguarda le risorse umane, il contingente numerico complessivo e l'equivalente finanziario in termini di spesa del personale riferito alle singole funzioni tenendo conto anche del personale in posizione di comando o di distacco. 3. L'Osservatorio regionale verifica la coerenza della ricognizione con i criteri del presente decreto e ne valida i contenuti entro i successivi 15 giorni trasmettendo tempestivamente all'Osservatorio nazionale, di cui all'Accordo adottato ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge, la documentazione finale. In caso di incongruenze l'Osservatorio regionale individua e propone alle province interessate soluzioni per rendere conforme la ricognizione ai criteri previsti dal presente decreto. In caso di mancata ricognizione o qualora persistano le incongruenze segnalate, la Regione assume le relative determinazioni. 4. In esito all'attribuzione delle funzioni ai sensi dell'art. 1, comma 89, della legge, le amministrazioni interessate concordano, entro i termini previsti e secondo le modalita' stabilite dalle Regioni, tenendo conto del documento validato di cui al comma 3, il trasferimento dei beni e delle risorse, ivi comprese le risorse assegnate dallo Stato in conto capitale o interessi. Resta fermo, per quanto riguarda il personale, il rispetto dell'art. 4. Concordano inoltre le compensazioni sulla spesa di personale e sulle facolta' ad assumere riferibili agli enti coinvolti nel rispetto del principio di invarianza di spesa complessiva e della normativa vigente in materia. A tale scopo le spese di personale per gli enti riceventi sono neutre ai fini del rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalla normativa vigente e sono considerati per gli enti cedenti quali riduzioni di spesa. Ove le amministrazioni interessate non concordino nei termini previsti, la Regione assume le relative determinazioni. 5. Quanto concordato ai sensi del comma 4 viene comunicato alle Regioni che ne informano l'Osservatorio nazionale unitamente alle determinazioni assunte ai sensi dello stesso comma 4, ai fini della conseguente presa d'atto con piu' decreti ricognitivi del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. Tali decreti, per la parte relativa alle risorse assegnate dallo Stato in conto capitale o interessi, ed eventualmente non ancora trasferite all'ente subentrante, sono comunicati anche ai singoli Ministeri interessati, per la relativa riattribuzione.