Art. 2 L'attuazione del Piano, al fine di concentrare gli interventi nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, verra' realizzata attraverso la stipula di appositi accordi di programma che saranno approvati - ai sensi dell'articolo 17-septies, comma 5, introdotto dalla richiamata legge n. 134/2012 - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del CIPE, a seguito di intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 e successive modificazioni.