Art. 2 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche dello SPID  ai
sensi dell'art. 64 del CAD,  come  modificato  dall'art.  17-ter  del
decreto-legge n. 69 del 2013. 
  2. Ai sensi di tali disposizioni lo SPID consente  agli  utenti  di
avvalersi  di  gestori  dell'identita'  digitale  e  di  gestori   di
attributi  qualificati,  per  consentire  ai  fornitori  di   servizi
l'immediata verifica della propria identita' e di eventuali attributi
qualificati che li riguardano.