Art. 2 Organizzazione 1. Il Ministero, per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 1, e' articolato in 15 Uffici di livello dirigenziale generale coordinati da un Segretario generale. 2. Gli Uffici di livello dirigenziale generale di cui al comma 1, sono i seguenti: a) Direzione generale per la politica industriale, la competitivita' e le piccole e medie imprese; b) Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi; c) Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica; d) Direzione generale per la politica commerciale internazionale; e) Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi; f) Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche; g) Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche; h) Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare; i) Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico; j) Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali; k) Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione; l) Direzione generale per le attivita' territoriali; m) Direzione generale per gli incentivi alle imprese; n) Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali; o) Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio. 3. Le Direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento nonche' ogni altra funzione ad esse connessa che sia attribuita al Ministero dalla vigente normativa anche con riferimento all'attuazione di norme europee nel settore di rispettiva competenza.