Art. 2 
 
                           Organizzazione 
 
  1. Il Ministero, per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio
delle attribuzioni di cui all'articolo 1, e' articolato in 15  Uffici
di  livello  dirigenziale  generale  coordinati  da   un   Segretario
generale. 
  2. Gli Uffici di livello dirigenziale generale di cui al  comma  1,
sono i seguenti: 
    a)  Direzione  generale   per   la   politica   industriale,   la
competitivita' e le piccole e medie imprese; 
    b) Direzione generale per la lotta alla contraffazione -  Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi; 
    c)  Direzione  generale  per  il  mercato,  la  concorrenza,   il
consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica; 
    d) Direzione generale per la politica commerciale internazionale; 
    e) Direzione generale per le politiche di  internazionalizzazione
e la promozione degli scambi; 
    f) Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche; 
    g) Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento  e
per le infrastrutture energetiche; 
    h) Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili  e
l'efficienza energetica, il nucleare; 
    i) Direzione generale per la pianificazione e la  gestione  dello
spettro radioelettrico; 
    j) Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica,
di radiodiffusione e postali; 
    k) Istituto superiore  delle  comunicazioni  e  delle  tecnologie
dell'informazione; 
    l) Direzione generale per le attivita' territoriali; 
    m) Direzione generale per gli incentivi alle imprese; 
    n) Direzione generale per la vigilanza  sugli  enti,  il  sistema
cooperativo e le gestioni commissariali; 
    o) Direzione generale  per  le  risorse,  l'organizzazione  e  il
bilancio. 
  3. Le Direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente
regolamento nonche' ogni altra funzione  ad  esse  connessa  che  sia
attribuita al Ministero dalla vigente normativa anche con riferimento
all'attuazione di norme europee nel settore di rispettiva competenza.