Art. 2 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                       25 luglio 1998, n. 286 
 
  1. All'articolo 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, le parole: "ovvero per  il  ricongiungimento  di
due  o  piu'  familiari  dei  titolari  dello  status  di  protezione
sussidiaria" sono soppresse. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo integrale dell'articolo 29, comma
          3, del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  come
          modificato dal presente decreto: 
 
                                   "Art. 29 
 
                         (Ricongiungimento familiare) 
 
          (Omissis). 
              3.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  29-bis,  lo
          straniero che richiede il ricongiungimento deve  dimostrare
          la disponibilita': 
              a)   di   un    alloggio    conforme    ai    requisiti
          igienico-sanitari,   nonche'   di   idoneita'    abitativa,
          accertati dai competenti uffici comunali. Nel  caso  di  un
          figlio di eta' inferiore agli anni quattordici  al  seguito
          di  uno  dei  genitori,  e'  sufficiente  il  consenso  del
          titolare dell'alloggio nel quale il  minore  effettivamente
          dimorera'. 
              b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite
          non  inferiore  all'importo  annuo   dell'assegno   sociale
          aumentato della meta' dell'importo dell'assegno sociale per
          ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di
          due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici e'
          richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio
          dell'importo annuo  dell'assegno  sociale.  Ai  fini  della
          determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito
          annuo  complessivo  dei   familiari   conviventi   con   il
          richiedente; 
              b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo
          idoneo, a garantire la copertura  di  tutti  i  rischi  nel
          territorio    nazionale    a     favore     dell'ascendente
          ultrasessantacinquenne  ovvero  della  sua  iscrizione   al
          Servizio  sanitario  nazionale,  previo  pagamento  di   un
          contributo il cui importo e' da  determinarsi  con  decreto
          del Ministro del lavoro, della  salute  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da  adottarsi  entro  il  30  ottobre  2008  e  da
          aggiornarsi con cadenza  biennale,  sentita  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. 
          (Omissis).".