Art. 2 
 
Efficacia degli atti amministrativi adottati ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
continuano a produrre effetti gli atti amministrativi  adottati  sino
alla data di pubblicazione della sentenza della Corte  Costituzionale
n. 32 del 12 febbraio 2014, ai sensi del testo unico delle  leggi  in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.