Art. 2 
 
                          Compensi e spese 
 
  1.  Il  compenso  dell'avvocato  e'  proporzionato   all'importanza
dell'opera. 
  2. Oltre al compenso e  al  rimborso  delle  spese  documentate  in
relazione alle singole prestazioni, all'avvocato e' dovuta - in  ogni
caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma  per
rimborso spese forfettarie di regola nella misura del  15  per  cento
del  compenso  totale  per  la  prestazione,  fermo  restando  quanto
previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in  materia  di  rimborso
spese per trasferta.