Art. 2 
 
 
              Composizione e funzionamento dei Comitati 
 
  1.  I  Comitati  -  composti   secondo   le   modalita'   stabilite
dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512 e  dall'articolo
19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e costituiti con decreto  del
Ministro dell'interno - sono presieduti e  convocati  dai  rispettivi
Commissari, con le modalita'  stabilite  dagli  stessi  Comitati.  Di
ciascuna seduta e' redatto apposito processo verbale,  nel  quale  il
voto   contrario   dei   componenti   dissenzienti    e'    riportato
nominativamente solo su loro espressa richiesta. 
  2. Per ciascuno dei componenti dei Comitati si provvede alla nomina
di un supplente. 
  3.  Ai  fini  della  validita'  delle  sedute   del   Comitato   di
solidarieta' antimafia  e'  richiesta  la  maggioranza  assoluta  dei
componenti. Ai fini della validita'  delle  sedute  del  Comitato  di
solidarieta' antiracket e  antiusura  e'  richiesta  la  presenza  di
almeno uno dei componenti di cui alle lettere a) e  b)  del  comma  1
dell'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n.  44,  e  di  almeno
quattro dei componenti previsti dalle lettere c) e  d)  dello  stesso
comma. 
  4. Ai fini di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge
23  febbraio  1999,  n.  44,  per  associazioni   si   intendono   le
associazioni ed organizzazioni iscritte nell'apposito elenco  di  cui
all'articolo 13, comma 2, della stessa legge. 
  5. Le deliberazioni dei Comitati sono assunte  con  la  maggioranza
assoluta dei componenti presenti aventi diritto al voto. A parita' di
voti, prevale il voto dei Commissari. 
  6. Alle sedute di ciascun Comitato partecipano due  funzionari  dei
relativi uffici di  cui  all'articolo  3,  con  compiti  di  supporto
tecnico e di verbalizzazione. 
  7.  Ai  presidenti  e  ai  componenti  dei  Comitati,  nonche'   ai
funzionari con compiti  di  supporto  tecnico  e  di  verbalizzazione
spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute, a valere  sul
Fondo. 
  8. Oltre ai compiti previsti ai Titoli II e III, i Comitati possono
essere  consultati,  secondo  le  rispettive  competenze,   su   ogni
questione inerente all'applicazione delle leggi 23 febbraio 1999,  n.
44 e 22 dicembre 1999,  n.  512,  che  i  Commissari  intendono  loro
sottoporre. 
  9. All'inizio di ogni anno ciascun Commissario predispone,  per  la
parte di rispettiva  competenza,  sentiti  i  relativi  Comitati,  un
programma  di  informazione  finalizzato  a  promuovere  la   massima
conoscenza delle iniziative di solidarieta' in favore  delle  vittime
dei reati di tipo mafioso, delle richieste  estorsive  e  dell'usura,
sui danni sociali provocati dai fenomeni dell'estorsione e dell'usura
e sulla gravita' dei loro riflessi sull'economia. L'informazione puo'
consistere nella divulgazione, attraverso gli organi di stampa, delle
finalita' delle leggi in materia e  delle  modalita'  di  accesso  al
Fondo, nella diffusione audiovisiva di messaggi in ambito nazionale e
locale, nella realizzazione di materiale informativo nonche' in  ogni
ulteriore forma di informazione e divulgazione. Le attivita' relative
sono realizzate dai Commissari, d'intesa con l'Ufficio  Comunicazione
Istituzionale  del  Ministero  dell'interno  e  con   il   competente
Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei  Ministri.  Le  spese
necessarie sono poste a carico del Fondo e sono erogate da Consap. 
  10. I Comitati approvano, secondo le rispettive  competenze,  entro
il 31 gennaio di ciascun anno, una  relazione  sull'attivita'  svolta
nell'anno precedente, con particolare riferimento  alle  domande  non
definite ed alle principali questioni di carattere interpretativo  ed
applicativo inerenti al procedimento di concessione dei benefici  del
Fondo  e  proponendo  eventuali  modifiche  ed   integrazioni   della
normativa vigente. Le relazioni  sono  trasmesse  dai  Commissari  al
Ministro dell'interno, unitamente alla relazione sulla  gestione  del
Fondo di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e). 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si trascrive il testo dell'articolo 3 della legge  22
          dicembre 1999, n. 512. (Per la rubrica della legge v.  note
          alle premesse): 
              "Art. 3. (Comitato di solidarieta' per le  vittime  dei
          reati  di  tipo  mafioso).  -  1.   Presso   il   Ministero
          dell'interno e' istituito il Comitato di  solidarieta'  per
          le vittime dei  reati  di  tipo  mafioso.  Il  Comitato  e'
          presieduto  dal  Commissario  per  il  coordinamento  delle
          iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo
          mafioso, nominato dal Consiglio dei ministri,  su  proposta
          del Ministro dell'interno, anche al di fuori del  personale
          della pubblica amministrazione, tra persone  di  comprovata
          esperienza nell'attivita' di solidarieta' alle vittime  dei
          reati di tipo mafioso. Il Comitato e' composto: 
                a) da un rappresentante del Ministero dell'interno; 
                b) da un rappresentante del  Ministero  di  grazia  e
          giustizia; 
                c) da un rappresentante del Ministero dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato; 
                d) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica; 
                e) da un rappresentante del Ministero delle finanze; 
                f)  da  un  rappresentante   della   Presidenza   del
          Consiglio  dei  ministri,  Dipartimento  per   gli   affari
          sociali; 
                g)  da  un  rappresentante  della  Concessionaria  di
          servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP),  senza  diritto
          di voto. 
              2. Il Commissario ed  i  rappresentanti  dei  Ministeri
          restano in carica per quattro  anni  e  l'incarico  non  e'
          rinnovabile per piu' di una volta. 
              3. Fino alla data di entrata in vigore del  regolamento
          previsto  dall'articolo  7,  la  gestione  del   Fondo   e'
          attribuita al Comitato di cui al presente articolo, secondo
          quanto previsto dall'articolo 6. 
              4. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento previsto dall'articolo 7, la gestione del Fondo
          e' attribuita alla CONSAP, che vi provvede  per  conto  del
          Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione. 
              5. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti
          a carico del Fondo." 
              - Si trascrive il testo dell'articolo 19 della legge 23
          febbraio 1999, n. 44. (Per la rubrica della legge vedi note
          alle premesse): 
              "Art. 19. (Comitato  di  solidarieta'  per  le  vittime
          dell'estorsione e dell'usura). -  1.  Presso  il  Ministero
          dell'interno e' istituito il Comitato di  solidarieta'  per
          le vittime dell'estorsione e  dell'usura.  Il  Comitato  e'
          presieduto  dal  Commissario  per  il  coordinamento  delle
          iniziative antiracket e antiusura, nominato  dal  Consiglio
          dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno,  anche
          al di fuori del personale della  pubblica  amministrazione,
          tra persone  di  comprovata  esperienza  nell'attivita'  di
          contrasto al fenomeno delle estorsioni e  dell'usura  e  di
          solidarieta' nei confronti delle vittime.  Il  Comitato  e'
          composto: 
                a) da un rappresentante del Ministero dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato; 
                b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica; 
                c) da tre membri designati dal CNEL  ogni  due  anni,
          assicurando la  rotazione  tra  le  diverse  categorie,  su
          indicazione delle associazioni nazionali  di  categoria  in
          esso rappresentate; 
                d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni
          iscritte nell'elenco di cui all'articolo  13,  comma  2.  I
          membri sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro
          dell'interno  su  designazione  degli  organismi  nazionali
          associativi  maggiormente  rappresentativi.   Il   Ministro
          dell'interno, su proposta del Commissario straordinario del
          Governo per il coordinamento delle  iniziative  anti-racket
          ed antiusura, determina con proprio decreto i  criteri  per
          l'individuazione della maggiore rappresentativita'; 
                e)  da  un  rappresentante  della  Concessionaria  di
          servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP),  senza  diritto
          di voto 
              2. Il Commissario ed  i  rappresentanti  dei  Ministeri
          restano in carica per quattro  anni  e  l'incarico  non  e'
          rinnovabile per piu' di una volta. 
              3. Al Comitato di  cui  al  comma  1  sono  devoluti  i
          compiti attribuiti al Comitato  istituito  dall'articolo  5
          del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 18  febbraio  1992,  n.  172,  e
          successive modificazioni. 
              4. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento previsto  dall'articolo  21,  la  gestione  del
          Fondo  di  solidarieta'  per  le  vittime  delle  richieste
          estorsive, istituito dall'articolo 18 della presente legge,
          e del Fondo di  solidarieta'  per  le  vittime  dell'usura,
          istituito dall'articolo 14, comma 1, della  legge  7  marzo
          1996, n. 108, e' attribuita alla CONSAP,  che  vi  provvede
          per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita
          concessione. 
              5. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi  di  cui
          al comma 4 e i relativi uffici sono tenuti al segreto circa
          i soggetti interessati e le procedure di  elargizione.  Gli
          organi preposti  alla  gestione  dei  Fondi  sono  altresi'
          tenuti  ad  assicurare,  mediante  intese  con  gli  ordini
          professionali e  le  associazioni  nazionali  di  categoria
          rappresentate nel CNEL, nonche' con le associazioni  o  con
          le organizzazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, anche
          presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza  dei
          soggetti interessati e delle procedure di elargizione. 
              6.  La  concessione  del  mutuo  di  cui  al  comma   6
          dell'articolo 14 della legge  7  marzo  1996,  n.  108,  e'
          disposta con decreto del Commissario per  il  coordinamento
          delle iniziative antiracket e  antiusura  su  deliberazione
          del Comitato di cui al comma 1 del  presente  articolo.  Si
          applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo  14
          della suddetta legge n. 108 del 1996." 
              - Per il testo dell'articolo 19, comma 1,  lettere  a),
          b), c) e d) della legge 23 febbraio 1999,  n.  44  v.  note
          all'art. 2, comma 1 (Per la rubrica  della  legge  v.  note
          alle premesse). 
              - Si trascrive il  testo  dell'articolo  13,  comma  2,
          della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Per la  rubrica  della
          legge v. note alle premesse): 
              "Art. 13. (Modalita' e termini per la domanda). - 
              Omissis 
              2. La domanda puo' essere  presentata  dall'interessato
          ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio  nazionale
          del  relativo  ordine  professionale   o   da   una   delle
          associazioni  nazionali  di  categoria  rappresentate   nel
          Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro  (CNEL).  La
          domanda puo' essere altresi' presentata da uno dei soggetti
          di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero, per il tramite  del
          legale rappresentante e con il  consenso  dell'interessato,
          da associazioni  od  organizzazioni  iscritte  in  apposito
          elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi  tra  i  propri
          scopi  quello  di  prestare  assistenza  e  solidarieta'  a
          soggetti danneggiati da attivita'  estorsive.  Con  decreto
          del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  di
          concerto con  il  Ministro  di  grazia  e  giustizia,  sono
          determinati le condizioni ed i requisiti  per  l'iscrizione
          nell'elenco  e  sono  disciplinate  le  modalita'  per   la
          relativa tenuta." 
              Omissis 
               - Per la rubrica delle leggi 23 febbraio 1999, n. 44 e
          22 dicembre 1999, n. 512 v. note alle premesse.