Art. 2 
 
(Semplificazioni  procedurali  per  le   infrastrutture   strategiche
                      affidate in concessione) 
 
  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 174, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  " 4-ter. Il bando di gara, puo' altresi' prevedere, nell'ipotesi di
sviluppo del  progetto  per  stralci  funzionali  o,  nei  casi  piu'
complessi  di  successive   articolazioni   per   fasi,   l'integrale
caducazione  della   relativa   concessione,   con   la   conseguente
possibilita' in capo al concedente di rimettere a gara la concessione
per la realizzazione dell'intera opera, qualora, entro un termine non
superiore a tre anni, da indicare nel bando  di  gara  stesso,  dalla
data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo  dello
stralcio funzionale immediatamente  finanziabile,  la  sostenibilita'
economico finanziaria degli stralci successivi non sia  attestata  da
primari istituti finanziari.". 
  2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  non  si  applica  alle
concessioni ed alle procedure in finanza di progetto con  bando  gia'
pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. All'articolo 175, comma 5-bis sono aggiunte, infine, le seguenti
parole: "si applicano altresi' le disposizioni  di  cui  all'articolo
174". 
  4. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
l'ultimo periodo: "ne' agli interventi da realizzare mediante finanza
di progetto le cui proposte sono state gia'  dichiarate  di  pubblico
interesse alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto"  e'
soppresso.