Art. 2 
 
Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 28  giugno  1990,  n.  167,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 
  1. All'articolo 4, comma 3, secondo periodo, del  decreto-legge  28
giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 1990, n. 227, le parole: «10.000 euro» sono  sostituite  dalle
seguenti: «15.000 euro». 
 
          Note all'art. 2: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4   del   citato
          decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, come modificato dalla
          presente legge: 
              "Art. 4. (Dichiarazione annuale per gli investimenti  e
          le attivita'). -  1.  Le  persone  fisiche,  gli  enti  non
          commerciali e le societa' semplici ed equiparate  ai  sensi
          dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo
          d'imposta,   detengono   investimenti   all'estero   ovvero
          attivita' estere di  natura  finanziaria,  suscettibili  di
          produrre redditi imponibili  in  Italia,  devono  indicarli
          nella dichiarazione  annuale  dei  redditi.  Sono  altresi'
          tenuti agli obblighi di dichiarazione i  soggetti  indicati
          nel precedente periodo  che,  pur  non  essendo  possessori
          diretti degli investimenti esteri e delle attivita'  estere
          di   natura   finanziaria,   siano    titolari    effettivi
          dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo  1,
          comma 2, lettera u), e dall'allegato  tecnico  del  decreto
          legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 
              2. 
              3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione  dei
          redditi  previsti  nel  comma  1  non  sussistono  per   le
          attivita' finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o
          in amministrazione agli  intermediari  residenti  e  per  i
          contratti comunque conclusi attraverso il loro  intervento,
          qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti  da  tali
          attivita' e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o
          imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Gli obblighi
          di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel
          comma 1 non sussistono altresi'  per  i  depositi  e  conti
          correnti  bancari  costituiti  all'estero  il  cui   valore
          massimo  complessivo  raggiunto  nel  corso   del   periodo
          d'imposta non sia superiore a 15.000 euro. 
              4. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, e'  stabilito  il  contenuto  della  dichiarazione
          annuale prevista  dal  comma  1  nonche',  annualmente,  il
          controvalore  in  euro   degli   importi   in   valuta   da
          dichiarare.".