Art. 2 Soggetti beneficiari del credito d'imposta 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9 del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014: a) per «esercizio ricettivo singolo» si intende la struttura, organizzata in forma imprenditoriale, riconducibile alle seguenti tipologie: 1) struttura alberghiera: struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o piu' edifici. Tale struttura e' composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, i condhotel e i marina resort di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, nonche' quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali; 2) struttura extra-alberghiera: affittacamere; ostelli per la gioventu'; case e appartamenti per vacanze; residence; case per ferie; bed and breakfast; rifugi montani, nonche' le strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali; b) per «esercizio ricettivo aggregato con servizi extra-ricettivi o ancillari», si intende l'aggregazione, nella forma del consorzio, delle reti d'impresa, delle ATI e organismi o enti similari, di un esercizio ricettivo singolo, come definito nella lettera a), con soggetti che forniscano servizi accessori alla ricettivita', quali ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione, commercializzazione, accoglienza turistica e attivita' analoghe; c) Per «agenzie di viaggio e tour operator», si intendono quelle che applicano lo studio di settore approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012, e successive modificazioni, citato in premessa, e che risultino appartenenti al cluster 10 - Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o al cluster 11 - Agenzie specializzate in turismo incoming, di cui all'allegato 15 annesso al predetto decreto. 2. Gli esercizi ricettivi di cui al comma 1 del presente articolo possono beneficiare del credito d'imposta di cui in premessa sempre che svolgano in via non occasionale le attivita' di cui alla divisione 55 (alloggio) della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007. Rimane fermo, nel caso di cui al comma 1, lettera b), che destinatario dell'agevolazione fiscale e' l'esercizio ricettivo singolo componente l'aggregazione.