Art. 2 (( Norme sul trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento 1. Il presente articolo reca la disciplina sulla trasferibilita' dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento detenuto da un consumatore presso un prestatore di servizi di pagamento verso un altro prestatore di servizi di pagamento secondo quanto previsto al capo III della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014. 2. Ai fini del presente articolo, per «servizio di trasferimento» si intende il trasferimento, su richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento ad un altro, delle informazioni su tutti o su alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento, o il trasferimento dell'eventuale saldo positivo da un conto di pagamento di origine a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con o senza la chiusura del conto di pagamento di origine. 3. I prestatori di servizi di pagamento forniscono il servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i consumatori che intendono aprire o che sono titolari di un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento. 4. Il servizio di trasferimento e' avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente su richiesta del consumatore. A tale fine, il consumatore rilascia al prestatore di servizi di pagamento ricevente una specifica autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento. 5. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente esegue il servizio di trasferimento entro il termine di dodici giorni lavorativi dalla ricezione dell'autorizzazione del consumatore. Nel caso in cui il conto abbia due o piu' titolari, l'autorizzazione e' fornita da ciascuno di essi. 6. Attraverso l'autorizzazione il consumatore: a) fornisce al prestatore di servizi di pagamento trasferente e al prestatore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni relative al servizio di trasferimento, per quanto di rispettiva competenza; b) identifica specificamente i bonifici ricorrenti in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad addebiti diretti per l'addebito in conto che devono essere trasferiti; c) indica la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere eseguiti o addebitati a valere sul conto di pagamento di destinazione. Tale data e' fissata ad almeno sei giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento ricevente riceve i documenti trasferiti dal prestatore di servizi di pagamento trasferente. 7. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. 8. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente e' responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del consumatore. Il consumatore puo' chiedere al prestatore di servizi di pagamento ricevente di effettuare il trasferimento di tutti o di alcuni bonifici in entrata, ordini permanenti di bonifico o ordini di addebito diretto. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce al prestatore di servizi di pagamento ricevente tutte le informazioni necessarie per riattivare i pagamenti sul conto di pagamento di destinazione. Con riguardo alla forma dell'autorizzazione si applica l'articolo 117, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. 9. Per l'inosservanza di quanto stabilito ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 144, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Si applica il titolo VIII del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. 10. Per il periodo di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente consentono gratuitamente al consumatore l'accesso alle informazioni che lo riguardano rilevanti per l'esecuzione del servizio di trasferimento e relative agli ordini permanenti e agli addebiti diretti in essere presso il medesimo prestatore di servizi di pagamento. 11. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce le informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento ricevente e relative all'elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti e ai bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti tredici mesi, senza addebito di spese a carico del consumatore o del prestatore di servizi di pagamento ricevente. 12. Se nell'ambito del servizio di trasferimento il consumatore richiede la chiusura del conto di pagamento di origine, si applica l'articolo 126-septies, commi 1 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. 13. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente non addebitano spese al consumatore per il servizio di trasferimento. 14. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione dei consumatori a titolo gratuito informazioni riguardanti il servizio di trasferimento. Il contenuto delle informazioni e le modalita' con cui queste sono messe a disposizione del consumatore sono disciplinati ai sensi dei capi I e II-bis del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. 15. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili e secondo le modalita' e i termini definiti dai decreti di cui al comma 18, anche al trasferimento, su richiesta del consumatore, di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro, con o senza la chiusura del conto di deposito titoli di origine, senza oneri e spese per il consumatore. 16. In caso di mancato rispetto delle modalita' e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento inadempiente e' tenuto a indennizzare il cliente in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilita' esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento. 17. All'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso tramite internet ai servizi bancari». 18. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri per la quantificazione dell'indennizzo di cui al comma 16 nonche' le modalita' e i termini per l'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo. In sede di prima attuazione, i decreti di cui al primo periodo sono emanati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I prestatori di servizi di pagamento si adeguano alle disposizioni del presente articolo sulla trasferibilita' dei servizi di pagamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 19. I commi 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente del Capo III della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilita' delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base Testo rilevante ai fini del SEE: "CAPO III - TRASFERIMENTO DEL CONTO DI PAGAMENTO Art. 9 (Fornitura del servizio di trasferimento). - Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento forniscano il servizio di trasferimento di cui all'art. 10 tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i consumatori che aprono o detengono un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento situato nel territorio dello Stato membro interessato. Art. 10 (Servizio di trasferimento). - 1. Gli Stati membri assicurano che il servizio di trasferimento sia avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente su richiesta del consumatore. Il servizio di trasferimento soddisfa almeno i paragrafi da 2 a 6. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere misure alternative a quelle di cui ai paragrafi da 2 a 6 a condizione che: a) cio' sia chiaramente nell'interesse dei consumatori; b) non vi siano per i consumatori oneri supplementari; e c) il trasferimento sia completato al massimo entro il medesimo lasso di tempo indicato ai paragrafi da 2 a 6. 2. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente esegue il servizio di trasferimento dopo aver ricevuto l'autorizzazione del consumatore. Nel caso in cui il conto abbia due o piu' titolari, l'autorizzazione e' fornita da ciascuno di essi. L'autorizzazione e' redatta in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui il servizio di trasferimento e' avviato oppure in qualsiasi altra lingua concordata dalle parti. L'autorizzazione consente al consumatore di fornire al prestatore di servizi di pagamento trasferente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 3 e al prestatore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 5. L'autorizzazione consente al consumatore di identificare specificamente i bonifici in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad addebiti diretti che devono essere trasferiti. L'autorizzazione consente inoltre ai consumatori di precisare la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere eseguiti dal conto di pagamento aperto o detenuto presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente. Tale data e' fissata ad almeno sei giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui il prestatore di servizi di pagamento ricevente riceve i documenti trasferiti dal prestatore di servizi di pagamento trasferente ai sensi del paragrafo 4. Gli Stati membri possono esigere che l'autorizzazione del consumatore avvenga per iscritto e che quest'ultimo ne riceva una copia. 3.Entro due giorni lavorativi dal ricevimento dell'autorizzazione di cui al paragrafo 2, il prestatore di servizi di pagamento ricevente chiede al prestatore di servizi di pagamento trasferente di eseguire le seguenti operazioni, se previsto nell'autorizzazione del consumatore: a) trasmettere al prestatore di servizi di pagamento ricevente e, se chiesto specificamente dal consumatore, al consumatore stesso, l'elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti; b) trasmettere al prestatore di servizi di pagamento ricevente e, se chiesto specificamente dal consumatore, al consumatore stesso le informazioni disponibili sui bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti 13 mesi; c) quando il prestatore di servizi di pagamento trasferente non fornisce un sistema di reindirizzamento automatico dei bonifici in entrata e degli addebiti diretti verso il conto di pagamento detenuto dal consumatore presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente, cessare di accettare gli addebiti diretti e i bonifici in entrata con effetto a decorrere dalla data specificata nell'autorizzazione; d) annullare gli ordini permanenti con effetto a decorrere dalla data specificata nell'autorizzazione; e) trasferire l'eventuale saldo positivo sul conto di pagamento aperto o detenuto presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente alla data indicata dal consumatore; e f) chiudere il conto di pagamento detenuto presso il prestatore di servizi di pagamento trasferente alla data indicata dal consumatore. 4. Dopo aver ricevuto la richiesta dal prestatore di servizi di pagamento ricevente, il prestatore di servizi di pagamento trasferente esegue le seguenti operazioni, se previsto nell'autorizzazione del consumatore: a) trasmettere al prestatore di servizi di pagamento ricevente le informazioni di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3 entro cinque giorni lavorativi; b) quando il prestatore di servizi di pagamento trasferente non fornisce un sistema di reindirizzamento automatico dei bonifici in entrata e degli addebiti diretti verso il conto di pagamento detenuto o aperto dal consumatore presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente, cessare di accettare i bonifici in entrata e gli addebiti diretti sul conto di pagamento con effetto a decorrere dalla data specificata nell'autorizzazione. Gli Stati membri possono richiedere al prestatore di servizi di pagamento trasferente di informare il pagatore o il beneficiario delle ragioni per cui un'operazione di pagamento non viene accettata; c) annullare gli ordini permanenti con effetto a decorrere dalla data specificata nell'autorizzazione; d) trasferire l'eventuale saldo positivo dal conto di pagamento al conto di pagamento aperto o detenuto presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente alla data indicata nell'autorizzazione; e) fatto salvo l'art. 45, paragrafi 1 e 6 della direttiva 2007/64/CE, chiudere il conto di pagamento alla data indicata nell'autorizzazione se il consumatore non ha obblighi pendenti su tale conto di pagamento e purche' siano state completate le operazioni di cui alle lettere a), b) e d) del presente paragrafo. Il prestatore di servizi di pagamento informa immediatamente il consumatore se tali obblighi pendenti impediscono la chiusura del conto di pagamento del consumatore. 5. Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento trasferente ai sensi del paragrafo 3, il prestatore di servizi di pagamento ricevente, se e come convenuto nell'autorizzazione e nella misura in cui le informazioni fornite dal prestatore di servizi di pagamento trasferente o dal consumatore consentono al prestatore di servizi di pagamento ricevente di provvedervi, esegue le seguenti operazioni: a) immettere gli ordini permanenti di bonifico disposti dal consumatore ed eseguirli con effetto a decorrere dalla data specificata nell'autorizzazione; b) fare i preparativi necessari per accettare gli addebiti diretti ed accettarli con effetto a decorrere dalla data specificata nell'autorizzazione; c) se del caso, informare i consumatori dei loro diritti ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 260/2012; d) comunicare ai pagatori indicati nell'autorizzazione e che effettuano bonifici ricorrenti in entrata sul conto di pagamento del consumatore le coordinate del conto di pagamento del consumatore presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente e trasmettere ai pagatori una copia dell'autorizzazione del consumatore. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente che non dispone di tutte le informazioni di cui ha bisogno per informare il pagatore chiede al consumatore o al prestatore di servizi di pagamento trasferente di fornire le informazioni mancanti; e) comunicare ai beneficiari indicati nell'autorizzazione e che usano l'addebito diretto per prelevare fondi dal conto di pagamento del consumatore le coordinate del conto di pagamento del consumatore presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente e la data a partire dalla quale gli addebiti diretti saranno eseguiti da tale conto di pagamento e trasmettere ai beneficiari una copia dell'autorizzazione del consumatore. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente che non dispone di tutte le informazioni di cui ha bisogno per informare il beneficiario chiede al consumatore o al prestatore di servizi di pagamento trasferente di fornire le informazioni mancanti. Se il consumatore sceglie di comunicare personalmente le informazioni di cui alle lettere d) ed e) del primo comma del presente paragrafo ai pagatori o ai beneficiari invece che fornire al prestatore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico a provvedervi ai sensi del paragrafo 2, il prestatore di servizi di pagamento ricevente fornisce al consumatore le lettere standard per la comunicazione delle coordinate del conto di pagamento e della data di inizio specificata nell'autorizzazione entro i termini di cui al primo comma del presente paragrafo. 6. Fatto salvo l'art. 55, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE, il prestatore di servizi di pagamento trasferente non blocca gli strumenti di pagamento prima della data indicata nell'autorizzazione del consumatore onde evitare di interrompere la fornitura al consumatore dei servizi di pagamento nel corso della fornitura del servizio di trasferimento. Art. 11 (Agevolazione dell'apertura di un conto transfrontaliero da parte dei consumatori). - 1. Gli Stati membri assicurano che, quando un consumatore comunica al suo prestatore di servizi di pagamento che intende aprire un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento situato in un altro Stato membro, il prestatore di servizi di pagamento presso il quale il consumatore detiene il conto di pagamento fornisca al consumatore, in seguito alla sua richiesta, la seguente assistenza: a) fornire gratuitamente al consumatore un elenco di tutti gli ordini permanenti di bonifico e degli addebiti diretti ordinati dal debitore al momento attivi, ove disponibile, e le informazioni disponibili sui bonifici in entrata ricorrenti e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti 13 mesi. Tale elenco non comporta per il nuovo prestatore di servizi di pagamento alcun obbligo di attivare servizi che non fornisce; b) trasferire l'eventuale saldo positivo del conto di pagamento detenuto dal consumatore sul conto di pagamento aperto o detenuto dal consumatore presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purche' tale richiesta contenga informazioni complete che consentano l'identificazione del nuovo prestatore di servizi di pagamento e del conto di pagamento del consumatore; c) chiudere il conto di pagamento detenuto dal consumatore. 2. Fatto salvo l'art. 45, paragrafi 1 e 6 della direttiva 2007/64/CE e se il consumatore non ha obblighi pendenti sul conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento presso il quale il consumatore detiene il conto di pagamento conclude la procedura di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 del presente articolo alla data specificata dal consumatore, che deve essere fissata ad almeno sei giorni lavorativi dopo il ricevimento della richiesta del consumatore da parte di tale prestatore di servizi di pagamento, salvo diverso accordo tra le parti. Il prestatore di servizi di pagamento informa immediatamente il consumatore se tali obblighi pendenti impediscono la chiusura del conto di pagamento. Art. 12 (Spese connesse con il servizio di trasferimento) - 1.Gli Stati membri assicurano che i consumatori abbiano accesso a titolo gratuito ai propri dati personali relativi agli ordini permanenti e agli addebiti diretti in essere presso il prestatore di servizi di pagamento trasferente o il prestatore di servizi di pagamento ricevente. 2. Gli Stati membri assicurano che il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisca le informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento ricevente ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4, lettera a), senza addebito di spese a carico del consumatore o del prestatore di servizi di pagamento ricevente. 3. Gli Stati membri assicurano che eventuali spese addebitate al consumatore dal prestatore di servizi di pagamento trasferente per la chiusura del conto di pagamento detenuto presso di esso siano fissate conformemente all'art. 45, paragrafi 2, 4 e 6 della direttiva 2007/64/CE. 4. Gli Stati membri assicurano che eventuali spese addebitate al consumatore dal prestatore di servizi di pagamento trasferente o dal prestatore di servizi di pagamento ricevente per i servizi forniti a norma dell'art. 10 diversi da quelli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo siano ragionevoli e in linea con i costi effettivamente sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento. Art. 13 (Perdita finanziaria per i consumatori). - 1. Gli Stati membri assicurano che eventuali perdite finanziarie, compresi le spese e gli interessi, subite dal consumatore e causate direttamente dal mancato rispetto, da parte di un prestatore di servizi di pagamento partecipante alla procedura di trasferimento, degli obblighi a lui imposti dall'art. 10 siano rimborsate senza indugio da detto prestatore di servizi di pagamento. 2. La responsabilita' di cui al paragrafo 1 non si applica in caso di circostanze esterne a chi le adduce, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza impiegata o nei casi in cui un prestatore di servizi di pagamento sia vincolato da altri obblighi di legge previsti da atti legislativi dell'Unione o nazionali. 3. Gli Stati membri assicurano che la responsabilita' di cui ai paragrafi 1 e 2 sia disciplinata conformemente alle prescrizioni giuridiche applicabili a livello nazionale. Art. 14 (Informazioni sul servizio di trasferimento). - 1. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento mettano a disposizione dei consumatori le seguenti informazioni riguardanti il servizio di trasferimento: a) i compiti del prestatore di servizi di pagamento trasferente e del ricevente in ogni fase della procedura di trasferimento, come indicato all'art. 10; b) i termini per la conclusione delle rispettive fasi procedurali; c) le eventuali spese addebitate per la procedura di trasferimento; d) ogni informazione che al consumatore sia richiesto di fornire; e e) le procedure di risoluzione alternativa delle controversie di cui all'art. 24. Gli Stati membri possono richiedere ai prestatori di servizi di pagamento di mettere a disposizione anche altre informazioni, comprese, ove applicabile, le informazioni necessarie per individuare a quale sistema di garanzia dei depositi in seno all'Unione appartiene il prestatore di servizi di pagamento. 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione a titolo gratuito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole in tutti i locali dei prestatori di servizi di pagamento aperti ai consumatori, sono disponibili in formato elettronico sul loro sito Internet in qualsiasi momento e sono fornite ai consumatori su richiesta.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE): "Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) «consumatore»: la persona fisica di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni; b) «servizi di pagamento»: le seguenti attivita': 1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 3) esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento: 3.1. esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; 3.2. esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 3.3. esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; 4) Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento: 4.1. esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; 4.2. esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 4.3. esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; 5) emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento; 6) rimessa di denaro; 7) esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all'operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l'utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi. c) «operazione di pagamento»: l'attivita', posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario; d) «sistema di pagamento» o «sistema di scambio, di compensazione e di regolamento»: un sistema di trasferimento di fondi con meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento; e) «pagatore»: il soggetto titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento; f) «beneficiario»: il soggetto previsto quale destinatario dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento; g) «prestatore di servizi di pagamento»: uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonche', quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorita' monetarie, altre autorita' pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorita' pubbliche; h) «utilizzatore di servizi di pagamento» o «utilizzatore»: il soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste di pagatore o beneficiario o di entrambi; i) «contratto quadro»: il contratto che disciplina la futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e che puo' dettare gli obblighi e le condizioni che le parti devono rispettare per l'apertura e la gestione di un conto di pagamento; l) «conto di pagamento»: un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o piu' utilizzatori di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento; m) «fondi»: banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica cosi' come definita dall' art. 1, comma 2, lettera h-ter), testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ; n) «rimessa di denaro»: servizio di pagamento dove, senza l'apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi dal pagatore con l'unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione; o) «ordine di pagamento»: qualsiasi istruzione data da un pagatore o da un beneficiario al proprio prestatore di servizi di pagamento con la quale viene chiesta l'esecuzione di un'operazione di pagamento; p) «data valuta»: la data di riferimento usata da un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento; q) «autenticazione»: una procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l'utilizzo di uno specifico strumento di pagamento, inclusi i relativi dispositivi personalizzati di sicurezza; r) «identificativo unico»: la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all'utilizzatore di servizi di pagamento e che l'utilizzatore deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l'esecuzione di un'operazione di pagamento; ove non vi sia un conto di pagamento, l'identificativo unico identifica solo l'utilizzatore del servizio di pagamento; s) «strumento di pagamento»: qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l'utilizzatore di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento; t) «micro-impresa»: l'impresa che, al momento della conclusione del contratto per la prestazione di servizi di pagamento, e' un'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell' art. 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE; u) «giornata operativa»: il giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento e' operativo, in base a quanto e' necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa; v) «addebito diretto»: un servizio di pagamento per l'addebito del conto di pagamento di un pagatore in base al quale un'operazione di pagamento e' disposta dal beneficiario in conformita' al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore medesimo; z) «area unica dei pagamenti in euro»: l'insieme dei Paesi aderenti al processo di integrazione dei servizi di pagamento in euro secondo regole e standard definiti in appositi documenti; aa) «tasso di cambio di riferimento»: il tasso di cambio che e' utilizzato come base per calcolare un cambio valuta e che e' reso disponibile dal fornitore di servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico.". - Si riporta il testo vigente dell'art. 117 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: «Art. 117 (Contratti). - 1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare e' consegnato ai clienti. 2. Il CICR puo' prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. 3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto e' nullo. 4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. 6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonche' quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni piu' sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. 7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullita' indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se piu' favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se piu' favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione e' effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicita' nulla e' dovuto. 8. La Banca d'Italia puo' prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilita' della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.». - Si riporta il testo vigente del comma 3-bis dell'art. 144 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: «Art. 144 (Altre sanzioni amministrative). - 1. - 3. (Omissis). 3-bis. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.160 a euro 64.555 per le seguenti condotte: a) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2, e 4, 118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis, commi 1, 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3, 126, 126-quinquies, comma 2, 126-sexies e 126-septies e 128-decies, comma 2 e delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie; b) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'art. 40-bis o del Titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell'art. 117, comma 8; c) inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso. (Omissis).». Il Titolo VIII (Sanzioni) del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, composto da sei Capi, comprende gli articoli da 130 a 145-bis. - Si riporta il testo vigente dell'art. 126-septies del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: «Art. 126-septies (Recesso). - 1. L'utilizzatore di servizi di pagamento ha sempre la facolta' di recedere dal contratto quadro senza penalita' e senza spese di chiusura. 2. Il prestatore di servizi di pagamento puo' recedere da un contratto quadro a tempo indeterminato se cio' e' previsto dal contratto e con un preavviso di almeno due mesi, secondo le modalita' stabilite dalla Banca d'Italia. 3. In caso di recesso dal contratto dell'utilizzatore o del prestatore di servizi di pagamento, le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dall'utilizzatore solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.". Il Titolo VI (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti) del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, composto da sei Capi, comprende gli articoli da 115 a 128-ter: Capo I, articoli da 115 a 120-quater, disciplina le "Operazioni e servizi bancari e finanziari"; Capo II, articoli da 121 a 126, disciplina il "Credito ai consumatori". - Si riporta il testo dell'art. 116 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dalla presente legge: «Art. 116 (Pubblicita'). - 1. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, e' pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto dall' art. 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108 . Non puo' essere fatto rinvio agli usi. 1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso tramite internet ai servizi bancari. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la CONSOB e la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato: a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento; b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei rendimenti; c) gli ulteriori obblighi di pubblicita', trasparenza e propaganda, da osservare nell'attivita' di collocamento. 3. Il CICR: a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicita'; b) dette disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalita' della pubblicita' e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate; c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti; d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell' art. 115 rendono nota la disponibilita' delle operazioni e dei servizi. 4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.».