Art. 2 
 
 
Organizzazione per funzioni degli Uffici di livello dirigenziale  non
                              generale 
 
  1. L'USR esercita le funzioni attraverso  l'Ufficio  I  di  livello
dirigenziale  non  generale,  istituito  a   livello   regionale,   e
attraverso le articolazioni territoriali di cui all'articolo 3. 
  2.  L'Ufficio  I  (Affari  Generali.  Personale  e  servizi   della
Direzione Generale.  Gestione  del  personale  dirigenziale  e  della
scuola. Rete scolastica) esercita, a livello regionale, le competenze
di seguito indicate. 
  Realizzazione  degli  obiettivi   connessi   all'esecuzione   delle
direttive annuali del Ministro, nonche' efficace  espletamento  della
connessa attivita' amministrativa, cosi' come disciplinate da  leggi,
regolamenti, ordinanze o direttive del  Direttore  Generale  preposto
alla struttura. Esercizio delle funzioni vicarie in caso di assenza o
impedimento del  Direttore  Generale.  Ottimizzazione  delle  risorse
umane per il miglioramento del servizio in termini di efficienza e di
efficacia. Affari generali. Organizzazione  e  gestione  dei  servizi
generali. Gestione della  mobilita'  regionale,  della  formazione  e
dell'aggiornamento del personale dell'USR. Organizzazione del  lavoro
e delle Relazioni Sindacali per il comparto ministeri.  Coordinamento
degli Uffici dirigenziali  della  Direzione  generale.  Reclutamento,
l'organizzazione e la gestione  dei  dirigenti  scolastici.  Gestione
delle pratiche amministrative dei dirigenti. Coordinamento  regionale
del reclutamento, la mobilita' e la gestione del  personale  docente,
educativo e ATA. Gestione regionale  delle  dotazioni  organiche  del
personale   scolastico   della   regione.   Relazioni   Sindacali   e
contrattazioni relative al personale  della  scuola.  Dimensionamento
della rete scolastica, per quanto di competenza dello Stato. Edilizia
scolastica e prevenzione per la sicurezza degli istituti  scolastici.
Consulenza contrattuale alle scuole.