Art. 2 1. Le regioni e le province autonome, fermo restando quanto previsto nell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, ove necessario, adeguano i propri ordinamenti ai criteri di cui alle allegate linee guida sulla base delle specifiche situazioni ambientali e territoriali. 2. Fermo restando quanto previsto nell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, su richiesta della regione o provincia autonoma, tenendo conto delle specifiche peculiarita' ambientali e territoriali e per determinate categorie progettuali dalle stesse individuate: a) definisce una diversa riduzione percentuale delle soglie dimensionali di cui all'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 rispetto a quanto previsto dalle presenti linee guida in relazione alla presenza di specifiche norme regionali che, nell'ambito della procedura di autorizzazione dei progetti, garantiscano livelli di tutela ambientale piu' restrittivi di quelli stabiliti dalle norme dell'Unione europea e nazionali nelle aree sensibili individuate al paragrafo 4 delle allegate linee guida; b) definisce, qualora non siano applicabili i criteri specifici individuati al paragrafo 4 delle allegate linee guida, un incremento nella misura massima del 30% delle soglie dimensionali di cui all'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, garantendo livelli di tutela ambientale complessivamente non inferiori a quelli richiesti dalle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali; c) definisce, qualora non siano applicabili i criteri specifici individuati al paragrafo 4 delle allegate linee guida, criteri o condizioni in base ai quali e' possibile escludere la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e pertanto non e' richiesta la procedura di verifica di assoggettabilita' alla VIA.