Art. 2 
 
 
                     Beneficiari della garanzia 
 
  1. La garanzia e' concessa  ad  investitori  soggetti  a  forme  di
vigilanza da parte di Autorita' di settore ed autorizzati  a  operare
in Italia, di cui al numero I.(1)  dell'allegato  3  del  regolamento
recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58,  in  materia  di  intermediari,  adottato  dalla  CONSOB,  con
delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007,  e  successive  modificazioni,
nonche' agli altri  soggetti  indicati  dalla  legge,  alle  seguenti
condizioni cumulative: 
    a) siano dotati di un patrimonio netto pari ad  almeno  euro  100
milioni, come risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato,
ovvero, nel caso di organismi  di  investimento  collettivo  e  fondi
pensione, presentino attivita' gestite superiori a euro 500 milioni; 
    b) non si trovino  in  difficolta'  finanziarie  ai  sensi  della
Comunicazione  della  Commissione  europea  sull'applicazione   degli
articoli 87 e 88 del trattato CE sugli aiuti di Stato concessi  sotto
forma di garanzie (2008/C 155/02). 
  2.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,   attraverso   i
competenti uffici, avvia le attivita' prodromiche  all'individuazione
dei soci garantiti, con procedure trasparenti secondo le disposizioni
vigenti.