(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
 
Requisiti  di  onorabilita'  e   professionalita'   degli   esponenti
                              aziendali 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 111, comma 2,  lett.  c),  del  TUB,  i
soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
controllo presso gli operatori di  microcredito  devono  possedere  i
requisiti   di   professionalita'   e   onorabilita'   previsti   dal
Regolamento. 
    2. La verifica del possesso dei requisiti e' condotta,  nel  caso
di organi  collegiali,  dall'organo  di  appartenenza  dell'esponente
aziendale sulla base della documentazione comprovante il possesso dei
medesimi (cfr. Allegato 1). 
    Nel caso di organi monocratici,  il  possesso  dei  requisiti  e'
attestato  da  un'autodichiarazione  del  soggetto  interessato,  che
confermi in modo dettagliato  la  presenza  dei  requisiti  richiesti
dall'articolo 8 del Regolamento. 
    3. Nel caso di valutazione condotta da un organo  collegiale,  la
verifica viene effettuata in un'apposita  riunione  nel  corso  della
quale l'esame e' condotto individualmente per ciascuno  dei  soggetti
interessati e con la loro rispettiva astensione. La relativa delibera
da'  atto  dei   presupposti   delle   valutazioni   effettuate.   La
documentazione acquisita a tal fine e' conservata presso la  societa'
per un periodo di dieci anni dalla data della delibera. 
    Entro   trenta   giorni,   gli   operatori   trasmettono    copia
dell'autodichiarazione  o  della  delibera  con  la  quale  e'  stata
accertata la sussistenza in capo ai  soggetti  di  cui  trattasi  dei
requisiti di professionalita' e  onorabilita'  prescritti.  La  Banca
d'Italia puo' richiedere l'esibizione della documentazione  esaminata
per la verifica dei requisiti prescritti. 
    4. Per  i  sindaci  supplenti  l'accertamento  dei  requisiti  di
professionalita'  e  onorabilita'  e'  effettuato  al  momento  della
nomina. Quando un  soggetto  muta  carica  nell'ambito  del  medesimo
intermediario, laddove siano  previsti  identici  requisiti,  non  e'
necessario un nuovo accertamento. 
    5.  Per  quanto  attiene  all'accertamento   del   requisito   di
professionalita', i verbali delle  delibere  assunte  dai  competenti
organi aziendali, o l'autodichiarazione dell'interessato, indicano le
attivita'  svolte  da  ciascun  soggetto   che   rilevano   ai   fini
dell'accertamento e i periodi cui esse si riferiscono.  Nel  caso  di
organi monocratici, l'autodichiarazione dell'interessato e' corredata
da un curriculum vitae del soggetto che riveste la carica. 
    6. In ordine all'accertamento del requisito di onorabilita',  dai
verbali, o dall'autodichiarazione dell'interessato,  deve  risultare,
con  riferimento  a  ciascun  soggetto,  l'indicazione  puntuale  dei
documenti che attestano la sussistenza del requisito. Nel verbale,  o
nell'autodichiarazione, sono  menzionati,  se  noti  all'interessato,
eventuali procedimenti in corso per reati che potrebbero incidere sul
possesso del requisito in questione. 
    7. E' rimessa all'autonoma valutazione dell'organo competente  la
scelta di non effettuare le  verifiche  in  merito  ai  requisiti  di
onorabilita'  in  capo  agli  esponenti  che  rivestono  funzioni  di
amministrazione, direzione e  controllo  in  intermediari  sottoposti
alla  vigilanza  della  Banca  d'Italia.  In  questo  caso,  l'organo
competente indica le  cariche  ricoperte  dagli  esponenti  aziendali
presso altri intermediari vigilati. 
    8. Nel caso di organi collegiali  gli  esponenti  che  vengono  a
trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o  la  sospensione
dalla carica comunicano tempestivamente queste circostanze all'organo
competente affinche' possa adottare le  misure  necessarie.  L'organo
competente, quando ha accertato la mancanza dei requisiti di  cui  al
comma 1, dichiara la  decadenza  o  la  sospensione  dell'interessato
dall'incarico entro trenta giorni dalla verifica,  dandone  immediata
comunicazione alla Banca d'Italia. 
    9. Nel caso di organo monocratico, gli esponenti  che  vengono  a
trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o  la  sospensione
dalla   carica   comunicano   tempestivamente   queste    circostanze
all'assemblea  dei  soci,  la  quale  entro   trenta   giorni   dalla
comunicazione dichiara la decadenza o la sospensione dell'interessato
dall'incarico e assume i provvedimenti piu' idonei, dandone  in  ogni
caso immediata comunicazione alla Banca d'Italia. 
    11. In caso  di  inerzia  dei  competenti  organi  aziendali,  la
decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia. 
    12. In caso di sostituzione di organi aziendali, la verifica  dei
requisiti  e'  effettuata  secondo  quanto  indicato   nel   presente
articolo. 
    13. Quando l'esponente incorre in una delle situazioni impeditive
di  cui  all'articolo  10,  comma  1,  lettere  a),  b)  e  c),   del
Regolamento, si applica quanto stabilito dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del
medesimo articolo 10 del Regolamento.