Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui
all'art. 2, del decreto legislativo nonche' le definizioni di cui  al
decreto emanato ai sensi dell'art. 4, comma 1  del  medesimo  decreto
legislativo, concernente la disciplina di calcolo  della  prestazione
energetica negli edifici e i nuovi  requisiti  minimi  di  efficienza
energetica, di seguito solo "decreto requisiti minimi".