Art. 2 
 
 
       Individuazione delle attivita' di carattere finanziario 
                       a medio o lungo termine 
 
  1. Per attivita' di carattere finanziario a medio o  lungo  termine
di cui all'art. 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si
intendono le seguenti: 
    a) azioni o quote  di  societa'  ed  enti,  residenti,  ai  sensi
dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  in
Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione  europea  o  in  Stati
aderenti  all'accordo  sullo  spazio  economico   europeo,   operanti
prevalentemente  nella  elaborazione  o  realizzazione  di   progetti
relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali,
idrici,  stradali,  ferroviari,  portuali,  aeroportuali,   sanitari,
immobiliari  pubblici  non  residenziali,  delle   telecomunicazioni,
compresi quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia; 
    b) obbligazioni o altri titoli  di  debito  emessi  dai  soggetti
individuati nella precedente lettera a); 
    c) azioni o quote di organismi  di  investimento  collettivo  del
risparmio, di durata non inferiore  ai  cinque  anni,  che  investono
prevalentemente in titoli individuati nelle precedenti lettere  a)  e
b) e in crediti  a  medio  e  lungo  termine  erogati  alle  societa'
individuate nella precedente  lettera  a)  che  operano  nei  settori
indicati nella medesima lettera a), residenti, ai sensi dell'art.  73
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in Italia o  in
uno degli Stati  membri  dell'Unione  europea  o  in  Stati  aderenti
all'accordo sullo spazio economico europeo; 
    d) azioni o quote di organismi  di  investimento  collettivo  del
risparmio, di durata non  inferiore  ai  cinque  anni  che  investono
prevalentemente  in  strumenti  finanziari  emessi  da  societa'  non
quotate nei mercati regolamentati che svolgono attivita'  diverse  da
quella bancaria, finanziaria o assicurativa e in crediti  a  medio  e
lungo  termine  a  favore  di  tali  societa',  residenti,  ai  sensi
dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  in
Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione  europea  o  in  Stati
aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo. 
  2. Le attivita' di carattere finanziario indicate al comma 1 devono
essere detenute per almeno cinque anni. In  caso  di  cessione  o  di
scadenza dei titoli oggetto di investimento prima del quinquennio, il
corrispettivo conseguito va reinvestito in attivita' di cui al  comma
precedente entro 90 giorni.