Art. 2 Individuazione delle attivita' di carattere finanziario a medio o lungo termine 1. Per attivita' di carattere finanziario a medio o lungo termine di cui all'art. 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si intendono le seguenti: a) azioni o quote di societa' ed enti, residenti, ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, operanti prevalentemente nella elaborazione o realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, compresi quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia; b) obbligazioni o altri titoli di debito emessi dai soggetti individuati nella precedente lettera a); c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, di durata non inferiore ai cinque anni, che investono prevalentemente in titoli individuati nelle precedenti lettere a) e b) e in crediti a medio e lungo termine erogati alle societa' individuate nella precedente lettera a) che operano nei settori indicati nella medesima lettera a), residenti, ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo; d) azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, di durata non inferiore ai cinque anni che investono prevalentemente in strumenti finanziari emessi da societa' non quotate nei mercati regolamentati che svolgono attivita' diverse da quella bancaria, finanziaria o assicurativa e in crediti a medio e lungo termine a favore di tali societa', residenti, ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo. 2. Le attivita' di carattere finanziario indicate al comma 1 devono essere detenute per almeno cinque anni. In caso di cessione o di scadenza dei titoli oggetto di investimento prima del quinquennio, il corrispettivo conseguito va reinvestito in attivita' di cui al comma precedente entro 90 giorni.