Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Al fine di promuovere il rilancio delle aree  colpite  da  crisi
industriale   attraverso   la    valorizzazione    della    vitalita'
imprenditoriale e  delle  potenzialita'  dei  singoli  territori,  il
presente decreto stabilisce i termini, le modalita'  e  le  procedure
per la presentazione delle domande di accesso, nonche' i  criteri  di
selezione e  valutazione  per  la  concessione  ed  erogazione  delle
agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati  alla
riqualificazione delle aree di crisi industriali ai  sensi  dell'art.
27, commi 8 e 8-bis, del  decreto-legge  n.  83  del  2012.  E'  data
priorita' all'attuazione  degli  interventi  nell'ambito  delle  aree
caratterizzate da crisi industriale complessa. 
  2. Nell'ambito della  realizzazione  del  Programma  di  promozione
industriale di cui alle leggi n. 181/1989 e n. 513/1993 e  successive
modifiche e integrazioni, il Soggetto gestore opera nel rispetto  dei
principi generali del Regolamento GBER, cosi' come gia' previsto  dal
decreto ministeriale 8 gennaio 2009  citato  nelle  premesse,  e,  in
particolare: 
    a) per la concessione degli  aiuti  a  finalita'  regionale,  nel
rispetto  dei  principi   contenuti   nell'art.   14   del   medesimo
regolamento, nei limiti delle aree comprese nella Carta  degli  aiuti
di Stato a finalita'  regionale  e  delle  intensita'  di  aiuto  ivi
stabilite; 
    b) per la concessione degli aiuti alle PMI localizzate nelle aree
di crisi non ricomprese nella Carta degli aiuti di cui  alla  lettera
a), nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 17 del  Regolamento
GBER; 
    c) per la  concessione  degli  aiuti  alle  PMI  per  servizi  di
consulenza, nel rispetto dei  principi  contenuti  nell'art.  18  del
Regolamento GBER; 
    d)   per   la   concessione   degli   aiuti   per   l'innovazione
dell'organizzazione, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 29
del Regolamento GBER; 
    e) per la concessione di aiuti  per  la  tutela  ambientale,  nel
rispetto dei principi contenuti negli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45
e 47 del Regolamento GBER. 
  3. I territori  delle  aree  di  crisi  industriale  non  complessa
ammessi alle agevolazioni sono individuati, anche su  proposta  delle
singole Regioni interessate,  con  successivo  decreto  del  Ministro
dello  sviluppo  economico,  da  adottare   sentita   la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano.