Art. 2 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le norme tecniche di cui all'articolo  1  si  possono  applicare
alla  progettazione,  alla  realizzazione   e   all'esercizio   delle
attivita' di cui all'allegato I  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da
27 a 40; da  42  a  47  ;  da  50  a  54;  56;  57;  63;  64;70;  75,
limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai  locali  adibiti  al
ricovero di natanti e aeromobili; 76. 
  2. Le norme tecniche di cui all'articolo  1  si  possono  applicare
alle attivita' di cui al comma 1  di  nuova  realizzazione  ovvero  a
quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
In  caso  di  interventi  di  ristrutturazione  parziale  ovvero   di
ampliamento ad attivita' esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le medesime norme tecniche si possono  applicare  a
condizione che le misure di  sicurezza  antincendio  esistenti  nella
restante parte di attivita', non interessata  dall'intervento,  siano
compatibili con gli interventi  di  ristrutturazione  parziale  o  di
ampliamento da realizzare. 
  3. Per  gli  interventi  di  ristrutturazione  parziale  ovvero  di
ampliamento su parti di attivita' esistenti alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto non rientranti nei casi di cui  al  comma
2, le norme tecniche di cui all'articolo 1  si  applicano  all'intera
attivita'. 
  4. Le norme tecniche  di  cui  all'articolo  1  possono  essere  di
riferimento per la  progettazione,  la  realizzazione  e  l'esercizio
delle attivita' indicate al comma 1 che non rientrano nei  limiti  di
assoggettabilita' previsti nell'allegato I del decreto del Presidente
della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.