Art. 2 
                      Criteri di inquadramento 
 
  1.    Le    amministrazioni     pubbliche     operano,     all'atto
dell'inquadramento del personale in mobilita', l'equiparazione tra le
aree  funzionali  e  le  categorie  di  inquadramento  del  personale
appartenente ai diversi comparti di contrattazione mediante confronto
degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti
collettivi nazionali di lavoro, tenendo  conto  delle  mansioni,  dei
compiti, delle responsabilita' e dei titoli di accesso relativi  alle
qualifiche ed ai profili professionali  indicati  nelle  declaratorie
delle medesime  aree  funzionali  e  categorie,  senza  pregiudicare,
rispetto al requisito  del  titolo  di  studio,  le  progressioni  di
carriera legittimamente acquisite. La fascia economica  derivante  da
progressione economica nel profilo di appartenenza non puo'  comunque
dare  luogo  all'accesso  a  profili  professionali   con   superiore
contenuto professionale per i  quali  e'  previsto  un  piu'  elevato
livello di inquadramento giuridico iniziale. 
  2. L'individuazione della posizione di inquadramento giuridico  del
dipendente trasferito in mobilita' intercompartimentale  deve  tenere
conto anche delle specifiche ed eventuali  abilitazioni  del  profilo
professionale di provenienza e di destinazione. 
  3. La corrispondenza tra i livelli economici  relativi  ai  diversi
comparti di  contrattazione  e'  individuata  anche  sulla  base  del
criterio della prossimita' degli importi  del  trattamento  tabellare
del comparto di provenienza secondo le  corrispondenze  di  cui  alle
tabelle allegate al presente decreto, fermo  restando,  comunque,  il
prioritario rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2  del  presente
articolo.