Art. 2 Integrazione delle misure di prevenzione e contrasto delle attivita' terroristiche 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 302, primo comma, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena e' aumentata se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici.»; b) all'articolo 414 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al terzo comma e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena prevista dal presente comma nonche' dal primo e dal secondo comma e' aumentata se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici.»; 2) al quarto comma e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena e' aumentata fino a due terzi se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici.». 2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 9, commi 1, lettera b), e 2, della legge 16 marzo 2006, n. 146, svolte dagli ufficiali di polizia giudiziaria ivi indicati, nonche' delle attivita' di prevenzione e repressione delle attivita' terroristiche o di agevolazione del terrorismo, di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di telecomunicazione, fatte salve le iniziative e le determinazioni dell'autorita' giudiziaria, aggiorna costantemente un elenco di siti utilizzati per le attivita' e le condotte di cui agli articoli 270-bis e 270-sexies del codice penale, nel quale confluiscono le segnalazioni effettuate dagli organi di polizia giudiziaria richiamati dal medesimo comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005. 3. I fornitori di connettivita', su richiesta dell'autorita' giudiziaria procedente, inibiscono l'accesso ai siti inseriti nell'elenco di cui al comma 2, secondo le modalita', i tempi e le soluzioni tecniche individuate e definite con il decreto previsto dall'articolo 14-quater, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269. 4. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater e 270-quinquies del codice penale commessi con le finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia dette attivita' per via telematica, il pubblico ministero ordina, con decreto motivato, ai fornitori di servizi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero ai soggetti che comunque forniscono servizi di immissione e gestione, attraverso i quali il contenuto relativo alle medesime attivita' e' reso accessibile al pubblico, di provvedere alla rimozione dello stesso. I destinatari adempiono all'ordine immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore dal ricevimento della notifica. In caso di mancato adempimento, si dispone l'interdizione dell'accesso al dominio internet nelle forme e con le modalita' di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale. 5. All'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «Guardia di finanza» sono inserite le seguenti: «, nonche' al Comitato di analisi strategica antiterrorismo».