Art. 2 
 
 
   Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale 
 
  1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara  la  nullita'
del licenziamento perche' discriminatorio a  norma  dell'articolo  15
della legge 20 maggio  1970,  n.  300,  e  successive  modificazioni,
ovvero  perche'   riconducibile   agli   altri   casi   di   nullita'
espressamente previsti dalla  legge,  ordina  al  datore  di  lavoro,
imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel
posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto.  A
seguito dell'ordine di  reintegrazione,  il  rapporto  di  lavoro  si
intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro
trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in  cui
abbia richiesto l'indennita' di cui al comma 3. Il regime di  cui  al
presente  articolo  si  applica  anche  al  licenziamento  dichiarato
inefficace perche' intimato in forma orale. 
  2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresi'
il datore di lavoro al risarcimento del danno subito  dal  lavoratore
per il licenziamento  di  cui  sia  stata  accertata  la  nullita'  e
l'inefficacia,  stabilendo  a  tal  fine  un'indennita'   commisurata
all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento
di  fine  rapporto,  corrispondente  al  periodo   dal   giorno   del
licenziamento sino a quello  dell'effettiva  reintegrazione,  dedotto
quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di
altre attivita' lavorative. In ogni caso la misura  del  risarcimento
non  potra'  essere  inferiore  a   cinque   mensilita'   dell'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del  trattamento  di  fine
rapporto. Il  datore  di  lavoro  e'  condannato,  altresi',  per  il
medesimo  periodo,  al  versamento  dei  contributi  previdenziali  e
assistenziali. 
  3. Fermo  restando  il  diritto  al  risarcimento  del  danno  come
previsto al comma 2, al lavoratore e' data la facolta' di chiedere al
datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel  posto  di
lavoro,  un'indennita'  pari  a   quindici   mensilita'   dell'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del  trattamento  di  fine
rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del  rapporto  di
lavoro, e che non e' assoggettata a contribuzione  previdenziale.  La
richiesta dell'indennita' deve essere effettuata entro trenta  giorni
dalla comunicazione del deposito della pronuncia  o  dall'invito  del
datore di lavoro a riprendere servizio, se  anteriore  alla  predetta
comunicazione. 
  4. La disciplina di cui al  presente  articolo  trova  applicazione
anche  nelle  ipotesi  in  cui  il  giudice  accerta  il  difetto  di
giustificazione per motivo consistente  nella  disabilita'  fisica  o
psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4,  e
10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68. 
 
          Note all'art. 2: 
 
              Si riporta l'articolo 15, della citata  legge  300  del
          1970: 
              "Art. 15. Atti discriminatori 
              E' nullo qualsiasi patto od atto diretto a: 
              a) subordinare  l'occupazione  di  un  lavoratore  alla
          condizione che aderisca o non aderisca ad una  associazione
          sindacale ovvero cessi di farne parte; 
              b)  licenziare  un  lavoratore,   discriminarlo   nella
          assegnazione di qualifiche o mansioni,  nei  trasferimenti,
          nei  provvedimenti  disciplinari,  o  recargli   altrimenti
          pregiudizio a causa  della  sua  affiliazione  o  attivita'
          sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. 
              Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano
          altresi' ai patti o atti diretti a fini di  discriminazione
          politica, religiosa, razziale, di lingua  o  di  sesso,  di
          handicap, di eta' o  basata  sull'orientamento  sessuale  o
          sulle convinzioni personali.". 
              Si riportano gli articoli 4, comma 4, e  10,  comma  3,
          della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il  diritto  al
          lavoro dei disabili): 
              "Art. 4. Criteri di computo della quota di riserva. 
              (Omissis). 
              4. I lavoratori che divengono inabili allo  svolgimento
          delle proprie  mansioni  in  conseguenza  di  infortunio  o
          malattia  non  possono  essere  computati  nella  quota  di
          riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione
          della capacita' lavorativa inferiore al  60  per  cento  o,
          comunque,   se    sono    divenuti    inabili    a    causa
          dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato
          in  sede  giurisdizionale,  delle  norme  in   materia   di
          sicurezza ed igiene del lavoro. Per i  predetti  lavoratori
          l'infortunio o la malattia non  costituiscono  giustificato
          motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere
          adibiti a  mansioni  equivalenti  ovvero,  in  mancanza,  a
          mansioni inferiori. Nel caso  di  destinazione  a  mansioni
          inferiori essi hanno diritto alla  conservazione  del  piu'
          favorevole  trattamento  corrispondente  alle  mansioni  di
          provenienza. Qualora per  i  predetti  lavoratori  non  sia
          possibile   l'assegnazione   a   mansioni   equivalenti   o
          inferiori,  gli  stessi  vengono  avviati,   dagli   uffici
          competenti di cui all'articolo 6,  comma  1,  presso  altra
          azienda, in attivita' compatibili con le residue  capacita'
          lavorative, senza  inserimento  nella  graduatoria  di  cui
          all'articolo 8." 
              "Art.   10.   Rapporto   di   lavoro    dei    disabili
          obbligatoriamente assunti. 
              (Omissis). 
              3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di  salute
          o  di  significative  variazioni  dell'organizzazione   del
          lavoro, il disabile puo' chiedere che  venga  accertata  la
          compatibilita' delle mansioni a lui affidate con il proprio
          stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro
          puo' chiedere che vengano accertate le condizioni di salute
          del  disabile  per  verificare  se,  a  causa   delle   sue
          minorazioni, possa continuare ad essere  utilizzato  presso
          l'azienda.  Qualora  si   riscontri   una   condizione   di
          aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto
          di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo  1,  comma
          4, sia incompatibile  con  la  prosecuzione  dell'attivita'
          lavorativa,  o  tale  incompatibilita'  sia  accertata  con
          riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro,
          il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita  del
          rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilita'  persista.
          Durante tale periodo il lavoratore puo' essere impiegato in
          tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla
          commissione di cui all'articolo 4 della  legge  5  febbraio
          1992, n. 104 , integrata a norma dell'atto di  indirizzo  e
          coordinamento  di  cui  all'articolo  1,  comma  4,   della
          presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui
          all'articolo  6,  comma  3,  del  decreto  legislativo   23
          dicembre 1997, n. 469 ,  come  modificato  dall'articolo  6
          della presente legge. La richiesta  di  accertamento  e  il
          periodo necessario per il suo compimento non  costituiscono
          causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di
          lavoro puo' essere risolto nel caso in cui, anche  attuando
          i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro,  la
          predetta commissione accerti la  definitiva  impossibilita'
          di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.".