Art. 2 
 
  1. All'articolo 191 del codice  civile,  dopo  il  primo  comma  e'
inserito il seguente: 
    «Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si
scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale  autorizza  i
coniugi a vivere separati, ovvero alla  data  di  sottoscrizione  del
processo verbale di separazione consensuale dei  coniugi  dinanzi  al
presidente, purche' omologato. L'ordinanza con  la  quale  i  coniugi
sono autorizzati a vivere separati e' comunicata all'ufficiale  dello
stato  civile  ai  fini  dell'annotazione  dello  scioglimento  della
comunione». 
 
          Note all'art. 2: 
              Si riporta il testo dell'art. 191  del  codice  civile,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 191. Scioglimento della comunione. 
              La  comunione  si  scioglie  per  la  dichiarazione  di
          assenza o  di  morte  presunta  di  uno  dei  coniugi,  per
          l'annullamento, per lo scioglimento  o  per  la  cessazione
          degli effetti civili del  matrimonio,  per  la  separazione
          personale, per la  separazione  giudiziale  dei  beni,  per
          mutamento convenzionale del  regime  patrimoniale,  per  il
          fallimento di uno dei coniugi. 
              Nel caso di separazione personale, la comunione  tra  i
          coniugi si scioglie nel momento in cui  il  presidente  del
          tribunale autorizza i coniugi  a  vivere  separati,  ovvero
          alla  data  di  sottoscrizione  del  processo  verbale   di
          separazione consensuale dei coniugi dinanzi al  presidente,
          purche' omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi  sono
          autorizzati a vivere separati e'  comunicata  all'ufficiale
          dello  stato  civile   ai   fini   dell'annotazione   dello
          scioglimento della comunione. 
              Nel caso di azienda di cui alla  lettera  d)  dell'art.
          177, lo scioglimento della comunione  puo'  essere  deciso,
          per  accordo  dei  coniugi,  osservata  la  forma  prevista
          dall'art. 162.».