Art. 2 
 
                         Offerte concorrenti 
 
  1. Dopo l'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  e'
aggiunto il seguente: 
  "Art.  163-bis  (Offerte  concorrenti).  -  Quando  il   piano   di
concordato  di  cui  all'articolo  161,  secondo  comma,  lettera  e)
comprende una offerta da parte di un soggetto gia' individuato avente
ad oggetto il trasferimento in suo favore e verso un corrispettivo in
denaro dell'azienda o di uno o piu' rami  d'azienda  o  di  specifici
beni, il commissario e'  tenuto  a  valutare,  motivando  le  proprie
conclusioni, la congruita' dell'offerta, tenuto conto dei  termini  e
delle  condizioni   della   stessa,   del   corrispettivo   e   delle
caratteristiche  dell'offerente.  L'offerta  e   il   piano   possono
prevedere che il trasferimento abbia luogo  prima  dell'omologazione.
Nel caso in cui il commissario ritenga, alla luce  di  manifestazioni
di interesse comunque pervenute, del valore dell'azienda o del  bene,
che l'offerta  contemplata  dal  piano  possa  non  corrispondere  al
miglior interesse dei creditori, chiede  al  tribunale,  con  istanza
motivata, di aprire un procedimento competitivo. L'offerta e il piano
possono  prevedere   che   il   trasferimento   abbia   luogo   prima
dell'omologazione. 
  Il tribunale, sentito il commissario,  decide  sull'istanza  ovvero
dispone d'ufficio l'apertura di un procedimento  competitivo,  tenuto
conto del valore dell'azienda o del bene, nonche' della  probabilita'
di conseguire una migliore soddisfazione dei  creditori.  Il  decreto
che dispone l'apertura del  procedimento  competitivo  stabilisce  le
modalita' di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che ne
sia assicurata  in  ogni  caso  la  comparabilita',  i  requisiti  di
partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi  di  accesso  alle
informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro  utilizzo  e  le
modalita' con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne  fanno
richiesta,  la  data  dell'udienza  per  l'esame  delle  offerte,  le
modalita' di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie che
devono essere prestate dagli offerenti e le forme di pubblicita'  del
decreto. L'offerta di cui al primo  comma  diviene  irrevocabile  dal
momento in cui viene modificata l'offerta  in  conformita'  a  quanto
previsto dal decreto di cui al presente comma  e  viene  prestata  la
garanzia  stabilita  con  il  medesimo  decreto.   Le   offerte,   da
presentarsi in forma segreta, non sono efficaci  se  non  conformi  a
quanto previsto dal decreto e, in  ogni  caso,  quando  sottoposte  a
condizione. 
  Le offerte sono rese  pubbliche  all'udienza  fissata  per  l'esame
delle  stesse,  alla  presenza  degli  offerenti   e   di   qualunque
interessato. Se sono state presentate piu' offerte  migliorative,  il
giudice dispone la gara tra gli offerenti. La gara puo'  avere  luogo
alla stessa udienza o ad un'udienza immediatamente successiva e  deve
concludersi prima dell'adunanza dei creditori, anche quando il  piano
prevede  che  la  vendita  o  l'aggiudicazione   abbia   luogo   dopo
l'omologazione. In ogni caso, con la vendita o con  l'aggiudicazione,
se  precedente,  a  soggetto  diverso  da  colui  che  ha  presentato
l'offerta di cui al  primo  comma,  quest'ultimo  e'  liberato  dalle
obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del  debitore  e  in
suo favore il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi
sostenuti per la formulazione dell'offerta entro  il  limite  massimo
del tre per cento del prezzo in essa indicato. 
  Il debitore deve modificare la proposta e il piano di concordato in
conformita' all'esito della gara. 
  La  disciplina  del  presente  articolo  si  applica,   in   quanto
compatibile, anche agli atti da autorizzare  ai  sensi  dell'articolo
161, settimo comma, nonche' all'affitto di azienda o di  uno  o  piu'
rami di azienda.". 
  2. All'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita con la seguente: "Cessioni"; 
    b) al primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " In
tal caso,  il  tribunale  dispone  che  il  liquidatore  effettui  la
pubblicita' prevista dall'articolo 490, primo comma,  del  codice  di
procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa  deve  essere
eseguita." 
    c) il quinto comma e' sostituito  dal  seguente:  "Alle  vendite,
alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere  dopo  il
deposito della domanda di concordato o in esecuzione  di  questo,  si
applicano gli articoli da 105 a 108-ter  in  quanto  compatibili.  La
cancellazione delle iscrizioni relative  ai  diritti  di  prelazione,
nonche'  delle  trascrizioni  dei  pignoramenti   e   dei   sequestri
conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su  ordine  del
giudice,  salvo  diversa  disposizione  contenuta  nel   decreto   di
omologazione per gli atti a questa successivi.".