Art. 2 
 
 
                        Conferenza di servizi 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) ridefinizione e riduzione dei  casi  in  cui  la  convocazione
della conferenza di servizi  e'  obbligatoria,  anche  in  base  alla
complessita' del procedimento; 
    b) ridefinizione  dei  tipi  di  conferenza,  anche  al  fine  di
introdurre  modelli  di  istruttoria  pubblica   per   garantire   la
partecipazione anche telematica degli  interessati  al  procedimento,
limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di  interesse
generale, in alternativa a quanto  previsto  dall'articolo  10  della
legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  nel  rispetto  dei  principi  di
economicita',    proporzionalita'    e     speditezza     dell'azione
amministrativa; 
    c) riduzione dei termini per la convocazione, per  l'acquisizione
degli atti di assenso previsti, per l'adozione  della  determinazione
motivata di conclusione del procedimento; 
    d) certezza dei tempi della  conferenza,  ovvero  necessita'  che
qualsiasi tipo di conferenza di servizi abbia una durata certa, anche
con l'imposizione a tutti i partecipanti di un onere di  chiarezza  e
inequivocita' delle conclusioni espresse; 
    e) disciplina della partecipazione  alla  conferenza  di  servizi
finalizzata a: 
      1)  garantire  forme  di  coordinamento  o  di   rappresentanza
unitaria delle amministrazioni interessate; 
      2) prevedere la partecipazione  alla  conferenza  di  un  unico
rappresentante delle  amministrazioni  statali,  designato,  per  gli
uffici periferici,  dal  dirigente  dell'Ufficio  territoriale  dello
Stato di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e); 
    f) disciplina del calcolo  delle  presenze  e  delle  maggioranze
volta ad assicurare la celerita' dei lavori della conferenza; 
    g) previsione che si consideri comunque acquisito l'assenso delle
amministrazioni, ivi  comprese  quelle  preposte  alla  tutela  della
salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente  che,  entro
il termine dei lavori della conferenza, non si siano  espresse  nelle
forme di legge; 
    h) semplificazione dei lavori della conferenza di servizi,  anche
attraverso  la  previsione  dell'obbligo   di   convocazione   e   di
svolgimento della stessa con strumenti informatici e la possibilita',
per l'amministrazione  procedente,  di  acquisire  ed  esaminare  gli
interessi coinvolti in modalita' telematica asincrona; 
    i) differenziazione delle modalita'  di  svolgimento  dei  lavori
della  conferenza,  secondo   il   principio   di   proporzionalita',
prevedendo per i soli casi di procedimenti complessi la  convocazione
di riunioni in presenza; 
    l) revisione dei meccanismi decisionali, con  la  previsione  del
principio della  prevalenza  delle  posizioni  espresse  in  sede  di
conferenza  per   l'adozione   della   determinazione   motivata   di
conclusione  del  procedimento  nei  casi  di  conferenze  decisorie;
precisazione   dei   poteri   dell'amministrazione   procedente,   in
particolare nei casi di mancata espressione  degli  atti  di  assenso
ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti; 
    m)   possibilita'   per   le    amministrazioni    di    chiedere
all'amministrazione procedente di assumere determinazioni in  via  di
autotutela ai sensi degli articoli  21-quinquies  e  21-nonies  della
legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive  modificazioni,  purche'
abbiano partecipato alla conferenza di servizi o  si  siano  espresse
nei termini; 
    n) definizione, nel  rispetto  dei  principi  di  ragionevolezza,
economicita' e leale collaborazione, di meccanismi e termini  per  la
valutazione tecnica e per la necessaria composizione degli  interessi
pubblici nei casi in  cui  la  legge  preveda  la  partecipazione  al
procedimento   delle    amministrazioni    preposte    alla    tutela
dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della
salute o della pubblica incolumita', in modo  da  pervenire  in  ogni
caso alla conclusione del  procedimento  entro  i  termini  previsti;
previsione  per  le  amministrazioni  citate  della  possibilita'  di
attivare procedure di riesame; 
    o) coordinamento delle disposizioni di carattere generale di  cui
agli articoli 14, 14-bis,  14-ter,  14-quater  e  14-quinquies  della
legge 7 agosto  1990,  n.  241,  con  la  normativa  di  settore  che
disciplina lo svolgimento della conferenza di servizi; 
    p) coordinamento delle disposizioni in materia di  conferenza  di
servizi con quelle dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, introdotto dall'articolo 3 della presente legge; 
    q) definizione di limiti e termini tassativi per le richieste  di
integrazioni  documentali  o  chiarimenti  prevedendo  che  oltre  il
termine tali richieste non possano essere evase, ne' possano in alcun
modo essere prese in considerazione al  fine  della  definizione  del
provvedimento finale. 
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta
del  Ministro  delegato  per  la  semplificazione   e   la   pubblica
amministrazione, previa  acquisizione  del  parere  della  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi  nel
termine di quarantacinque giorni dalla  data  di  trasmissione  dello
schema di decreto legislativo,  decorso  il  quale  il  Governo  puo'
comunque   procedere.   Lo   schema   di   decreto   legislativo   e'
successivamente trasmesso alle Camere per  l'espressione  dei  pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari e della Commissione parlamentare per  la  semplificazione,
che si pronunciano nel termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di
trasmissione, decorso il quale il  decreto  legislativo  puo'  essere
comunque adottato. Se il termine previsto  per  il  parere  cade  nei
trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma
1 o successivamente, la scadenza medesima  e'  prorogata  di  novanta
giorni.  Il  Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari
elementi integrativi di informazione e  motivazione.  Le  Commissioni
competenti per materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
Governo entro il termine di  dieci  giorni  dalla  data  della  nuova
trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo'  comunque  essere
adottato. 
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  del  decreto
legislativo di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto
dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente
articolo,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti   disposizioni
integrative e correttive. 
 
          Note all'art. 2: 
              Si riporta il testo  dell'articolo  10  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi): 
              «Art. 10. - Diritti dei partecipanti al procedimento 
              1.  I  soggetti  di  cui  all'articolo   7   e   quelli
          intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: 
              a) di prendere visione  degli  atti  del  procedimento,
          salvo quanto previsto dall'articolo 24; 
              b) di  presentare  memorie  scritte  e  documenti,  che
          l'amministrazione  ha  l'obbligo  di  valutare  ove   siano
          pertinenti all'oggetto del procedimento.». 
              Si riporta il testo  dell'articolo  21-quinquies  della
          citata legge 7 agosto 1990, n. 241: 
              «Art. 21-quinquies. - Revoca del provvedimento 
              1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero
          nel  caso  di  mutamento  della  situazione  di  fatto  non
          prevedibile al momento dell'adozione del  provvedimento  o,
          salvo che  per  i  provvedimenti  di  autorizzazione  o  di
          attribuzione di vantaggi economici,  di  nuova  valutazione
          dell'interesse  pubblico   originario,   il   provvedimento
          amministrativo ad efficacia durevole puo'  essere  revocato
          da parte dell'organo che lo  ha  emanato  ovvero  da  altro
          organo  previsto  dalla  legge.  La  revoca  determina   la
          inidoneita' del provvedimento revocato a produrre ulteriori
          effetti. Se la revoca  comporta  pregiudizi  in  danno  dei
          soggetti  direttamente  interessati,  l'amministrazione  ha
          l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. 
              1-bis. Ove la  revoca  di  un  atto  amministrativo  ad
          efficacia  durevole  o  istantanea   incida   su   rapporti
          negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
          interessati e' parametrato al solo danno emergente e  tiene
          conto sia dell'eventuale  conoscenza  o  conoscibilita'  da
          parte   dei   contraenti   della   contrarieta'   dell'atto
          amministrativo oggetto di  revoca  all'interesse  pubblico,
          sia dell'eventuale  concorso  dei  contraenti  o  di  altri
          soggetti all'erronea valutazione  della  compatibilita'  di
          tale atto con l'interesse pubblico. 
              1-ter.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 21-nonies della legge
          7 agosto 1990,  n.  241,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art.  21-nonies  (Annullamento  d'ufficio)  -  1.   Il
          provvedimento   amministrativo   illegittimo    ai    sensi
          dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al  medesimo
          articolo  21-octies,  comma  2,   puo'   essere   annullato
          d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse  pubblico,
          entro un termine  ragionevole,  comunque  non  superiore  a
          diciotto mesi dal momento dell'adozione  dei  provvedimenti
          di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi  economici,
          inclusi i casi in cui il provvedimento si  sia  formato  ai
          sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei
          destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo  ha
          emanato, ovvero  da  altro  organo  previsto  dalla  legge.
          Rimangono ferme le responsabilita' connesse all'adozione  e
          al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. 
              2. E' fatta salva  la  possibilita'  di  convalida  del
          provvedimento  annullabile,  sussistendone  le  ragioni  di
          interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. 
              2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti  sulla
          base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni
          sostitutive di certificazione  e  dell'atto  di  notorieta'
          false o mendaci per effetto di condotte costituenti  reato,
          accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere
          annullati dall'amministrazione anche dopo la  scadenza  del
          termine di diciotto mesi di cui al  comma  1,  fatta  salva
          l'applicazione delle sanzioni penali nonche' delle sanzioni
          previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.». 
              Si riporta il testo degli articoli 14, 14-bis,  14-ter,
          14-quater e 14-quinquies della citata legge 7 agosto  1990,
          n. 241: 
              «Art. 14. - Conferenza di servizi 
              1.  Qualora   sia   opportuno   effettuare   un   esame
          contestuale di vari  interessi  pubblici  coinvolti  in  un
          procedimento amministrativo,  l'amministrazione  procedente
          puo' indire una conferenza di servizi. 
              2. La conferenza di servizi e'  sempre  indetta  quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni pubbliche e non li  ottenga,  entro  trenta
          giorni  dalla  ricezione,  da  parte   dell'amministrazione
          competente, della relativa richiesta.  La  conferenza  puo'
          essere altresi' indetta  quando  nello  stesso  termine  e'
          intervenuto il  dissenso  di  una  o  piu'  amministrazioni
          interpellate  ovvero  nei  casi  in   cui   e'   consentito
          all'amministrazione procedente di  provvedere  direttamente
          in  assenza  delle  determinazioni  delle   amministrazioni
          competenti. 
              3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
          per l'esame contestuale  di  interessi  coinvolti  in  piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesimi
          attivita' o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza  e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una delle amministrazioni che curano  l'interesse  pubblico
          prevalente.  L'indizione  della  conferenza   puo'   essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 
              4. Quando l'attivita' del privato  sia  subordinata  ad
          atti di consenso, comunque  denominati,  di  competenza  di
          piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione   competente   per   l'adozione    del
          provvedimento finale. 
              5. In caso di  affidamento  di  concessione  di  lavori
          pubblici  la  conferenza  di  servizi  e'   convocata   dal
          concedente ovvero, con il  consenso  di  quest'ultimo,  dal
          concessionario entro quindici  giorni  fatto  salvo  quanto
          previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
          impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
          ad istanza  del  concessionario  spetta  in  ogni  caso  al
          concedente il diritto di voto. 
              5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
          la conferenza di servizi e' convocata e svolta  avvalendosi
          degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi  e
          le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni. 
              Art. 14-bis. - Conferenza di servizi preliminare 
              1. La conferenza di servizi puo' essere  convocata  per
          progetti di  particolare  complessita'  e  di  insediamenti
          produttivi  di  beni  e  servizi,  su  motivata   richiesta
          dell'interessato, documentata, in assenza  di  un  progetto
          preliminare, da uno studio  di  fattibilita',  prima  della
          presentazione di una istanza o di un  progetto  definitivi,
          al  fine  di  verificare  quali  siano  le  condizioni  per
          ottenere, alla loro  presentazione,  i  necessari  atti  di
          consenso. In tale caso la  conferenza  si  pronuncia  entro
          trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
          sono a carico del richiedente. 
              1-bis. In relazione alle procedure di cui  all'articolo
          153 del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  la
          conferenza dei servizi e' sempre indetta. La conferenza  si
          esprime sulla base dello  studio  di  fattibilita'  per  le
          procedure che prevedono che lo stesso sia posto a  base  di
          gara ovvero sulla base  del  progetto  preliminare  per  le
          procedure che prevedono che lo stesso sia posto a  base  di
          gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza  possono
          essere  motivatamente  modificate  o  integrate   solo   in
          presenza  di  significativi  elementi  emersi  nelle   fasi
          successive del procedimento. 
              2. Nelle procedure di realizzazione di opere  pubbliche
          e di  interesse  pubblico,  la  conferenza  di  servizi  si
          esprime sul progetto preliminare al fine di indicare  quali
          siano le condizioni per ottenere, sul progetto  definitivo,
          le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni,  le
          licenze, i nullaosta e gli  assensi,  comunque  denominati,
          richiesti  dalla  normativa  vigente.  In  tale  sede,   le
          amministrazioni   preposte    alla    tutela    ambientale,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico o  alla  tutela  della  salute,  e  della
          pubblica incolumita', si pronunciano, per  quanto  riguarda
          l'interesse   da   ciascuna   tutelato,   sulle   soluzioni
          progettuali prescelte. Qualora  non  emergano,  sulla  base
          della   documentazione   disponibile,   elementi   comunque
          preclusivi della realizzazione del  progetto,  le  suddette
          amministrazioni indicano, entro quarantacinque  giorni,  le
          condizioni e gli elementi necessari per ottenere,  in  sede
          di presentazione  del  progetto  definitivo,  gli  atti  di
          consenso. 
              3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza  di
          servizi si esprime entro trenta  giorni  dalla  conclusione
          della fase preliminare di definizione dei  contenuti  dello
          studio d'impatto ambientale,  secondo  quanto  previsto  in
          materia di VIA. Ove tale conclusione non  intervenga  entro
          novanta giorni dalla  richiesta  di  cui  al  comma  1,  la
          conferenza  di  servizi  si  esprime   comunque   entro   i
          successivi trenta giorni. Nell'ambito di  tale  conferenza,
          l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
          per la elaborazione del progetto e dello studio di  impatto
          ambientale. In tale fase, che costituisce parte  integrante
          della procedura di VIA, la suddetta  autorita'  esamina  le
          principali alternative,  compresa  l'alternativa  zero,  e,
          sulla  base  della  documentazione  disponibile,   verifica
          l'esistenza  di  eventuali  elementi  di  incompatibilita',
          anche con  riferimento  alla  localizzazione  prevista  dal
          progetto e, qualora tali elementi  non  sussistano,  indica
          nell'ambito della conferenza di servizi le  condizioni  per
          ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
          i necessari atti di consenso. 
              3-bis. ll  dissenso  espresso  in  sede  di  conferenza
          preliminare da una  amministrazione  preposta  alla  tutela
          ambientale,  paesaggistico-territoriale,   del   patrimonio
          storico-artistico,   della   salute   o   della    pubblica
          incolumita', con riferimento alle opere interregionali,  e'
          sottoposto alla disciplina di cui  all'articolo  14-quater,
          comma 3. 
              4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza  di
          servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
          e le  indicazioni  fornite  in  tale  sede  possono  essere
          motivatamente modificate o integrate solo  in  presenza  di
          significativi elementi emersi  nelle  fasi  successive  del
          procedimento,  anche  a  seguito  delle  osservazioni   dei
          privati sul progetto definitivo. 
              5. Nel caso di cui al comma 2,  il  responsabile  unico
          del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
          il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
          indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
          di  servizi  sul  progetto  preliminare,   e   convoca   la
          conferenza tra  il  trentesimo  e  il  sessantesimo  giorno
          successivi  alla  trasmissione.  In  caso  di   affidamento
          mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
          l'amministrazione aggiudicatrice convoca la  conferenza  di
          servizi sulla base del solo progetto  preliminare,  secondo
          quanto previsto dalla legge 11 febbraio  1994,  n.  109,  e
          successive modificazioni. 
              Art. 14-ter. - Lavori della conferenza di servizi 
              01. La prima riunione della conferenza  di  servizi  e'
          convocata  entro  quindici  giorni  ovvero,  in   caso   di
          particolare  complessita'  dell'istruttoria,  entro  trenta
          giorni dalla data di indizione. 
              1. La conferenza di servizi  assume  le  determinazioni
          relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
          dei presenti e puo' svolgersi per via telematica. 
              2.  La  convocazione   della   prima   riunione   della
          conferenza di servizi deve pervenire  alle  amministrazioni
          interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
          cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
          cinque  giorni,  le   amministrazioni   convocate   possono
          richiedere,   qualora   impossibilitate   a    partecipare,
          l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
          caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
          comunque entro i dieci giorni  successivi  alla  prima.  La
          nuova data della  riunione  puo'  essere  fissata  entro  i
          quindici giorni successivi nel caso la  richiesta  provenga
          da  un'autorita'  preposta  alla  tutela   del   patrimonio
          culturale. I responsabili  degli  sportelli  unici  per  le
          attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o  i
          Comuni, o  altre  autorita'  competenti  concordano  con  i
          Soprintendenti territorialmente competenti  il  calendario,
          almeno trimestrale,  delle  riunioni  delle  conferenze  di
          servizi  che  coinvolgano  atti  di  assenso  o  consultivi
          comunque denominati di competenza del Ministero per i  beni
          e le attivita' culturali. 
              2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli  articoli
          14  e  14-bis  sono  convocati  i  soggetti  proponenti  il
          progetto dedotto  in  conferenza,  alla  quale  gli  stessi
          partecipano senza diritto di voto. 
              2-ter.  Alla  conferenza  possono  partecipare,   senza
          diritto di voto, i concessionari e i  gestori  di  pubblici
          servizi, nel caso in cui il procedimento  amministrativo  o
          il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti
          ovvero  abbia  effetto  diretto  o  indiretto  sulla   loro
          attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica
          e con congruo anticipo,  comunicazione  della  convocazione
          della  conferenza  di  servizi.  Alla  conferenza   possono
          partecipare   inoltre,   senza   diritto   di   voto,    le
          amministrazioni  preposte  alla  gestione  delle  eventuali
          misure pubbliche di agevolazione. 
              3. Nella prima riunione della conferenza di servizi,  o
          comunque   in   quella   immediatamente   successiva   alla
          trasmissione dell'istanza  o  del  progetto  definitivo  ai
          sensi  dell'articolo  14-bis,  le  amministrazioni  che  vi
          partecipano determinano il  termine  per  l'adozione  della
          decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
          superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal  comma
          4.  Decorsi  inutilmente  tali  termini,  l'amministrazione
          procedente provvede ai  sensi  dei  commi  6-bis  e  9  del
          presente articolo. 
              3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad
          autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime,
          in via definitiva, in sede di conferenza  di  servizi,  ove
          convocata,  in  ordine  a  tutti  i  provvedimenti  di  sua
          competenza ai sensi  del  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42. 
              4. Fermo restando quanto disposto dal comma  4-bis  nei
          casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di  servizi
          si esprime dopo aver acquisito la valutazione  medesima  ed
          il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un  massimo
          di novanta giorni, fino  all'acquisizione  della  pronuncia
          sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA  non  interviene
          nel  termine   previsto   per   l'adozione   del   relativo
          provvedimento, l'amministrazione competente si  esprime  in
          sede di conferenza di servizi, la  quale  si  conclude  nei
          trenta giorni successivi al termine predetto.  Tuttavia,  a
          richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti  alla
          conferenza di servizi, il termine di trenta giorni  di  cui
          al precedente periodo e' prorogato di altri  trenta  giorni
          nel caso che si appalesi la necessita'  di  approfondimenti
          istruttori.  Per  assicurare   il   rispetto   dei   tempi,
          l'amministrazione competente al rilascio dei  provvedimenti
          in materia ambientale puo'  far  eseguire  anche  da  altri
          organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati
          di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti,  ovvero
          da    istituti    universitari    tutte    le     attivita'
          tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In  tal  caso  gli
          oneri economici diretti o indiretti sono posti a  esclusivo
          carico del soggetto committente  il  progetto,  secondo  le
          tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              4-bis. Nei  casi  in  cui  l'intervento  oggetto  della
          conferenza di servizi e' stato sottoposto  positivamente  a
          valutazione  ambientale  strategica   (VAS),   i   relativi
          risultati e prescrizioni, ivi compresi gli  adempimenti  di
          cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo
          3 aprile 2006, n.  152,  devono  essere  utilizzati,  senza
          modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata  nella
          medesima sede, statale o regionale, ai sensi  dell'articolo
          7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              5. Nei procedimenti relativamente  ai  quali  sia  gia'
          intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
          di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater,  nonche'  quelle
          di cui agli articoli  16,  comma  3,  e  17,  comma  2,  si
          applicano alle sole amministrazioni  preposte  alla  tutela
          della salute,  del  patrimonio  storico-artistico  e  della
          pubblica incolumita'. 
              6.  Ogni  amministrazione  convocata   partecipa   alla
          conferenza di servizi attraverso  un  unico  rappresentante
          legittimato, dall'organo competente, ad esprimere  in  modo
          vincolante la volonta'  dell'amministrazione  su  tutte  le
          decisioni di competenza della stessa. 
              6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
          caso  scaduto  il  termine  di  cui  ai  commi   3   e   4,
          l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale,  puo'
          adire direttamente  il  Consiglio  dei  Ministri  ai  sensi
          dell'articolo 26,  comma  2,  del  decreto  legislativo  30
          aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi,  valutate  le
          specifiche risultanze  della  conferenza  e  tenendo  conto
          delle posizioni prevalenti espresse in quella sede,  adotta
          la determinazione motivata di conclusione del  procedimento
          che sostituisce a tutti gli effetti,  ogni  autorizzazione,
          concessione,  nulla  osta  o  atto  di   assenso   comunque
          denominato    di    competenza    delle     amministrazioni
          partecipanti,  o  comunque  invitate   a   partecipare   ma
          risultate assenti, alla  predetta  conferenza.  La  mancata
          partecipazione  alla  conferenza  di  servizi   ovvero   la
          ritardata o mancata adozione della determinazione  motivata
          di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della
          responsabilita'    dirigenziale    o     disciplinare     e
          amministrativa, nonche'  ai  fini  dell'attribuzione  della
          retribuzione di  risultato.  Resta  salvo  il  diritto  del
          privato di dimostrare  il  danno  derivante  dalla  mancata
          osservanza del termine di conclusione del  procedimento  ai
          sensi degli articoli 2 e 2-bis. 
              7.      Si      considera      acquisito      l'assenso
          dell'amministrazione, ivi  comprese  quelle  preposte  alla
          tutela della salute  e  della  pubblica  incolumita',  alla
          tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale,
          esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS  e  AIA,  il
          cui rappresentante, all'esito dei lavori della  conferenza,
          non   abbia   espresso    definitivamente    la    volonta'
          dell'amministrazione rappresentata. 
              8. In sede di  conferenza  di  servizi  possono  essere
          richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
          ai progettisti chiarimenti o ulteriore  documentazione.  Se
          questi ultimi non sono  forniti  in  detta  sede,  entro  i
          successivi  trenta  giorni,  si   procede   all'esame   del
          provvedimento. 
              8-bis. I  termini  di  validita'  di  tutti  i  pareri,
          autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti  di  assenso
          comunque denominati acquisiti nell'ambito della  Conferenza
          di  Servizi,  decorrono  a  far  data   dall'adozione   del
          provvedimento finale. 
              9. 
              10.   Il   provvedimento   finale   concernente   opere
          sottoposte a VIA e'  pubblicato,  a  cura  del  proponente,
          unitamente all'estratto della predetta VIA, nella  Gazzetta
          Ufficiale  o  nel  Bollettino  regionale  in  caso  di  VIA
          regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale.  Dalla
          data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
          i   termini   per   eventuali    impugnazioni    in    sede
          giurisdizionale da parte dei soggetti interessati. 
              Art. 14-quater. - Effetti del dissenso  espresso  nella
          conferenza di servizi 
              1. Il dissenso  di  uno  o  piu'  rappresentanti  delle
          amministrazioni ivi comprese quelle  preposte  alla  tutela
          ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26
          del  decreto   legislativo   3   aprile   2006,   n.   152,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica   incolumita',   regolarmente    convocate    alla
          conferenza di servizi, a  pena  di  inammissibilita',  deve
          essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere
          congruamente  motivato,  non  puo'  riferirsi  a  questioni
          connesse che non  costituiscono  oggetto  della  conferenza
          medesima e deve  recare  le  specifiche  indicazioni  delle
          modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 
              2. 
              3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo
          comma,  della  Costituzione,  e  delle  infrastrutture   ed
          insediamenti  produttivi   strategici   e   di   preminente
          interesse nazionale, di  cui  alla  parte  seconda,  titolo
          terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile  2006,
          n. 163, e successive modificazioni,  nonche'  dei  casi  di
          localizzazione delle opere di interesse statale, ove  venga
          espresso motivato dissenso da parte  di  un'amministrazione
          preposta          alla          tutela          ambientale,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica incolumita', la questione,  in  attuazione  e  nel
          rispetto  del   principio   di   leale   collaborazione   e
          dell'articolo   120   della   Costituzione,   e'    rimessa
          dall'amministrazione  procedente  alla  deliberazione   del
          Consiglio dei Ministri, che  ha  natura  di  atto  di  alta
          amministrazione. Il Consiglio  dei  Ministri  si  pronuncia
          entro sessanta giorni, previa intesa con la  Regione  o  le
          Regioni e le Province  autonome  interessate,  in  caso  di
          dissenso tra un'amministrazione statale e una  regionale  o
          tra piu' amministrazioni regionali,  ovvero  previa  intesa
          con la Regione e gli enti locali interessati,  in  caso  di
          dissenso tra un'amministrazione statale o  regionale  e  un
          ente locale o tra piu' enti locali, motivando  un'eventuale
          decisione  in  contrasto  con  il  motivato  dissenzo.   Se
          l'intesa  non  e'  raggiunta  entro   trenta   giorni,   la
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'   essere
          comunque adottata. Se il motivato dissenso e'  espresso  da
          una regione o  da  una  provincia  autonoma  in  una  delle
          materie di propria competenza, ai fini  del  raggiungimento
          dell'intesa, entro trenta giorni dalla data  di  rimessione
          della questione alla delibera del Consiglio  dei  Ministri,
          viene indetta una riunione dalla Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri con la partecipazione della  regione  o  della
          provincia   autonoma,   degli   enti   locali    e    delle
          amministrazioni   interessate,    attraverso    un    unico
          rappresentante  legittimato,  dall'organo  competente,   ad
          esprimere    in     modo     vincolante     la     volonta'
          dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale
          riunione i partecipanti  debbono  formulare  le  specifiche
          indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione
          condivisa, anche volta a modificare il progetto originario,
          motivando  un'eventuale  decisione  in  contrasto  con   il
          motivato dissenso. Se l'intesa non e' raggiunta nel termine
          di ulteriori trenta giorni, e' indetta una seconda riunione
          dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime
          modalita'  della  prima,  per  concordare   interventi   di
          mediazione,  valutando  anche  le   soluzioni   progettuali
          alternative a  quella  originaria.  Ove  non  sia  comunque
          raggiunta l'intesa,  in  un  ulteriore  termine  di  trenta
          giorni, le trattative,  con  le  medesime  modalita'  delle
          precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque  a
          individuare  i  punti  di  dissenso.  Se  all'esito   delle
          predette  trattative  l'intesa   non   e'   raggiunta,   la
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'   essere
          comunque adottata  con  la  partecipazione  dei  Presidenti
          delle regioni o delle province autonome interessate. 
              3-bis. 
              3-ter. 
              3-quater. 
              3-quinquies.  Restano  ferme  le  attribuzioni   e   le
          prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale  e
          alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
          speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione. 
              4. 
              5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a  VIA  e
          in  caso  di  provvedimento  negativo  trova   applicazione
          l'articolo 5, comma  2,  lettera  c-bis),  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma  2,
          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. 
              Art. 14-quinquies. - Conferenza di servizi  in  materia
          di finanza di progetto 
              1. Nelle ipotesi di conferenza di  servizi  finalizzata
          all'approvazione del progetto definitivo in relazione  alla
          quale  trovino  applicazione  le  procedure  di  cui   agli
          articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n.
          109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto,
          anche i soggetti aggiudicatari di  concessione  individuati
          all'esito della procedura  di  cui  all'articolo  37-quater
          della legge n. 109 del 1994, ovvero le societa' di progetto
          di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 17-bis  della  citata
          legge 7 agosto 1990, n.  241,  introdotto  dall'articolo  3
          della presente legge: 
              «Art. 17-bis. - Silenzio  assenso  tra  amministrazioni
          pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni
          o servizi pubblici. 
                
              1. Nei  casi  in  cui  e'  prevista  l'acquisizione  di
          assensi, concerti  o  nulla  osta  comunque  denominati  di
          amministrazioni pubbliche e di gestori di  beni  o  servizi
          pubblici,  per  l'adozione  di  provvedimenti  normativi  e
          amministrativi  di  competenza  di  altre   amministrazioni
          pubbliche,  le  amministrazioni  o  i  gestori   competenti
          comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta  entro
          trenta   giorni   dal   ricevimento   dello    schema    di
          provvedimento, corredato della relativa documentazione,  da
          parte  dell'amministrazione  procedente.  Il   termine   e'
          interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che  deve
          rendere  il  proprio  assenso,  concerto   o   nulla   osta
          rappresenti esigenze istruttorie o richieste  di  modifica,
          motivate e formulate in modo puntuale nel  termine  stesso.
          In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta e' reso
          nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi
          istruttori  o  dello  schema  di  provvedimento;  non  sono
          am-messe ulteriori interruzioni di termini. 
              2. Decorsi i termini di cui al comma 1  senza  che  sia
          stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo
          stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra
          le amministrazioni statali coinvolte  nei  procedimenti  di
          cui al comma 1, il Presidente del Consiglio  dei  ministri,
          previa deliberazione del  Consiglio  dei  ministri,  decide
          sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento. 
              3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si  applicano  anche
          ai casi in  cui  e'  prevista  l'acquisizione  di  assensi,
          concerti   o   nulla   osta    comunque    denominati    di
          amministrazioni   preposte    alla    tutela    ambientale,
          paesaggistico-territoriale,  dei  beni  culturali  e  della
          salute  dei  cittadini,  per  l'adozione  di  provvedimenti
          normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni
          pubbliche. In tali casi, ove  disposizioni  di  legge  o  i
          provvedimenti  di  cui  all'articolo  2  non  prevedano  un
          termine   diverso,   il   termine   entro   il   quale   le
          amministrazioni competenti comunicano il  proprio  assenso,
          concerto o nulla osta e' di novanta giorni dal  ricevimento
          della richiesta da parte  dell'amministrazione  procedente.
          Decorsi i suddetti termini senza che sia  stato  comunicato
          l'assenso, il concerto  o  il  nulla  osta,  lo  stesso  si
          intende acquisito. 
              4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano  nei  casi  in  cui  disposizioni   del   diritto
          dell'Unione europea richiedano l'adozione di  provvedimenti
          espressi.». 
              Per  il  riferimento   all'articolo   8   del   decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  vedasi  nelle  Note
          all'art. 1.