Art. 2 Disposizioni finali 1. Le disposizioni del presente decreto, concernenti l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere dal 9 gennaio 2016. 2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea alla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente in occasione di qualsiasi cambiamento sopravvenuto in relazione a tali dati: a) il nome e le informazioni di contatto dell'organismo di cui all'articolo 141-sexies, comma 5, del codice; b) le autorita' competenti, incluso il punto unico di contatto, di cui all'articolo 141-octies del codice; c) il testo delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo e delle altre disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dal presente decreto legislativo. 3. Il Ministero dello sviluppo economico, quale punto di contatto unico, comunica alla Commissione europea entro il 9 gennaio 2016 il primo elenco di cui all'articolo 141-decies, comma 5, del codice.
Note all'art. 2: - Il regolamento 524/2013 e' pubblicato nella G.U.U.E. 5 giugno 2013, n. L 152.