Art. 2 
 
                 Redazione dei bilanci (articoli 4, 
        paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, della direttiva 2013/34/UE) 
 
  1. Gli amministratori o  altro  organo  specificamente  deputato  a
norma di legge  o  di  statuto  redigono  per  ciascun  esercizio  il
bilancio dell'impresa e, ove ne  ricorrano  i  presupposti  ai  sensi
dell'articolo 22, il bilancio consolidato. 
  2.  Il  bilancio  dell'impresa  e  il  bilancio  consolidato   sono
costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota
integrativa. 
  3. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono  redatti
con chiarezza  e  rappresentano  in  modo  veritiero  e  corretto  la
situazione patrimoniale, la situazione  finanziaria  e  il  risultato
economico dell'esercizio. 
  4. Se  le  informazioni  richieste  da  disposizioni  del  presente
decreto e dagli atti di cui all'articolo 43 non  sono  sufficienti  a
dare  una  rappresentazione  veritiera   e   corretta,   nella   nota
integrativa sono fornite informazioni complementari  necessarie  allo
scopo. 
  5. Se, in casi  eccezionali,  l'applicazione  di  una  disposizione
degli articoli seguenti  e'  incompatibile  con  la  rappresentazione
veritiera e corretta, la  disposizione  non  deve  essere  applicata.
Nella nota integrativa sono spiegati i motivi della deroga e  la  sua
influenza sulla rappresentazione della  situazione  patrimoniale,  di
quella  finanziaria  e  del   risultato   economico.   Nel   bilancio
dell'impresa gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti
in una riserva non distribuibile se non in misura  corrispondente  al
valore recuperato.