Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto s'intende per: 
    a)  richiedente  protezione  internazionale  o  richiedente:   lo
straniero che ha presentato domanda di protezione  internazionale  su
cui non e' stata ancora adottata una decisione definitiva  ovvero  ha
manifestato la volonta' di chiedere tale protezione; 
    b) straniero: il cittadino di Stati non  appartenenti  all'Unione
europea e l'apolide; 
    c) domanda di protezione internazionale  o  domanda:  la  domanda
presentata ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e
successive modificazioni, diretta ad ottenere il riconoscimento dello
status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria; 
    d) Commissione territoriale: la Commissione territoriale  per  il
riconoscimento della protezione internazionale; 
    e) minore non accompagnato: lo straniero di eta'  inferiore  agli
anni diciotto, che si trova,  per  qualsiasi  causa,  nel  territorio
nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale; 
    f)  familiari:  i  seguenti  soggetti  appartenenti   al   nucleo
familiare del  richiedente  gia'  costituito  prima  dell'arrivo  nel
territorio nazionale, che si  trovano  nel  territorio  nazionale  in
connessione alla domanda di protezione internazionale: 
      1) il coniuge del richiedente; 
      2) i figli minori del richiedente, anche adottati o nati  fuori
dal matrimonio, a condizione che non siano sposati. I minori affidati
o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli; 
      3) il genitore o altro adulto legalmente responsabile ai  sensi
degli articoli 343 e  seguenti  del  codice  civile  del  richiedente
minore non coniugato; 
    g)  centro  o  struttura  di  accoglienza:  struttura   destinata
all'alloggiamento collettivo di richiedenti  ai  sensi  del  presente
decreto; 
    h)  richiedente  con  esigenze  di  accoglienza  particolari:  il
richiedente  che  rientra  nelle   categorie   vulnerabili   indicate
nell'articolo 17 e che necessita di forme di  assistenza  particolari
nella prestazione delle misure di accoglienza; 
    i) UNHCR: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per la rubrica del  decreto  legislativo  28  gennaio
          2008, n. 25 si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  343  del  codice
          civile: 
              "Art. 343 (Apertura della  tutela).  -  Se  entrambi  i
          genitori  sono  morti  o  per  altre  cause   non   possono
          esercitare  la  responsabilita'  genitoriale,  si  apre  la
          tutela presso il tribunale del circondario dove e' la  sede
          principale degli affari e interessi del minore. 
              Se il tutore e' domiciliato o trasferisce il  domicilio
          in altro circondario, la tutela puo' essere ivi  trasferita
          con decreto del tribunale.".