Art. 2 
 
 
                      Modifica dell'articolo 1 
                  della legge 12 marzo 1999, n. 68 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 12 marzo  1999,
n. 68, sono aggiunte in fine le  seguenti  parole:  «,  nonche'  alle
persone nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della  legge
12 giugno 1984, n. 222.». 
 
          Note all'art. 2: 
              Si riporta l'articolo 1 della citata legge  n.  68  del
          1999, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 1. Collocamento dei disabili. 
              1. La presente legge ha come  finalita'  la  promozione
          dell'inserimento  e  della  integrazione  lavorativa  delle
          persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di
          sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica: 
              a)  alle  persone  in  eta'   lavorativa   affette   da
          minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai  portatori
          di handicap  intellettivo,  che  comportino  una  riduzione
          della capacita'  lavorativa  superiore  al  45  per  cento,
          accertata   dalle    competenti    commissioni    per    il
          riconoscimento dell'invalidita' civile in conformita'  alla
          tabella indicativa delle  percentuali  di  invalidita'  per
          minorazioni e  malattie  invalidanti  approvata,  ai  sensi
          dell' articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre  1988,
          n. 509 , dal  Ministero  della  sanita'  sulla  base  della
          classificazione internazionale delle menomazioni  elaborata
          dalla Organizzazione mondiale della sanita',  nonche'  alle
          persone nelle condizioni di cui all'articolo  1,  comma  1,
          della legge 12 giugno 1994, n. 222;". 
              Si riporta l'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno
          1994, n. 222 (Revisione della disciplina della  invalidita'
          pensionabile): 
              "Art. 1. Assegno ordinario di invalidita' 
              1. Si considera invalido, ai fini del conseguimento del
          diritto  ad  assegno  nell'assicurazione  obbligatoria  per
          l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei  lavoratori
          dipendenti  ed  autonomi  gestita  dall'Istituto  nazionale
          della previdenza sociale, l'assicurato la cui capacita'  di
          lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini,  sia
          ridotta in modo permanente a causa di infermita' o  difetto
          fisico o mentale a meno di un terzo.".