Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: 
    a) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 febbraio 2010,
n. 14; 
    b)  «Albo»:  l'Albo  degli  amministratori  giudiziari   di   cui
all'articolo 1 del decreto legislativo; 
    c)   «amministratore   giudiziario»:   il    soggetto    nominato
dall'autorita' giudiziaria per l'amministrazione e  la  gestione  dei
beni sequestrati; 
    d) «Ministero»: il Ministero della giustizia.