Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai seguenti soggetti: a) banche aventi sede legale in Italia; b) societa' italiane capogruppo di un gruppo bancario e societa' appartenenti a un gruppo bancario ai sensi degli articoli 60 e 61 del Testo Unico Bancario; c) societa' incluse nella vigilanza consolidata ai sensi dell'artizolo 65, comma 1, lettere c) e h), del Testo Unico Bancario; d) societa' aventi sede legale in Italia incluse nella vigilanza consolidata in un altro Stato membro.