Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini dell'attuazione del presente  decreto  si  applicano  le
definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento. 
  2. L'autorita' competente di cui all'articolo 34 del regolamento e'
il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 16  della  legge  6
agosto 2013, n. 97. 
 
          Note all'art. 2: 
              Per il testo dell'art. 16 della legge 6 agosto 2013, n.
          97 (Delega al Governo per il  recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge  di  delegazione  europea  2013),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale del 20 agosto  2013,  n.  194,  si  veda
          nelle note alle premesse.