Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per : a) "sistema di riqualificazione elettrica": un sistema che consente di trasformare un veicolo con motore endotermico in un veicolo con esclusiva trazione elettrica e che sia costituito almeno da: 1. un motopropulsore (macchina elettrica e relativo convertitore di potenza), montato a monte degli organi di trasmissione; 2. un pacco batterie (comprensivo di sistema di gestione elettrica e termica degli accumulatori e di sistema di sezionamento e protezione) inteso a fornire in modo esclusivo l'energia e la potenza di trazione; 3. un'interfaccia con la rete per la ricarica del pacco batterie; 4. eventuali altri sottosistemi necessari al corretto funzionamento del veicolo trasformato; b) "pacco batterie": un gruppo di accumulatori elettrochimici collegati tra loro o racchiusi, come un'unita' singola e a se stante, in un involucro esterno, non destinato ad essere lacerato o aperto dall'utilizzatore; c) "tipo di veicolo": l'insieme dei veicoli quali definiti dall'articolo 3, comma 17, della direttiva 2007/46/CE e successive modificazioni; d) "famiglia di veicoli": sottoinsieme di versioni di varianti, quali definite dall'allegato II, parte B, della direttiva 2007/46/CE e successive modificazioni, appartenenti allo stesso tipo di veicolo, che non differiscano per caratteristiche dimensionali e di prestazioni funzionalmente connesse al sistema di riqualificazione elettrica; e) "campo d'impiego": le famiglie di veicoli sulle quali il "sistema di riqualificazione elettrica" puo' essere installato, secondo i criteri tecnici indicati nell'allegato C al presente decreto.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 17, della direttiva 5 settembre 2007, n. 2007/46/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli, "direttiva quadro"): "Art. 3 (Definizioni). - (Omissis). 17) "tipo di veicolo", i veicoli di una determinata categoria identici almeno per quanto riguarda gli aspetti essenziali specificati nella parte B dell'allegato II; un tipo di veicolo puo' comprendere diverse varianti e versioni anch'esse specificate nella parte B dell'allegato II; (Omissis).". - Si riporta il testo dell'allegato II, parte B, della citata direttiva 5 settembre 2007, n. 2007/46/CE: "Allegato II (Definizioni generali, criteri di classificazione dei veicoli, tipi di veicoli e tipi di carrozzeria) (Omissis). PARTE B "Criteri per i tipi, le varianti e le versioni di veicoli" 1. Categoria M1 1.1. Tipo di veicolo 1.1.1. Un "tipo di veicolo" e' costituito da veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche a seguire: a) il nome del costruttore. Se cambia la forma giuridica della societa', non e' necessario rilasciare una nuova omologazione; b) nel caso di una struttura autoportante, la progettazione e l'assemblaggio delle parti fondamentali della struttura della carrozzeria. Lo stesso si applica mutatis mutandis ai veicoli la cui carrozzeria e' imbullonata o saldata ad un telaio separato; c) nel caso di veicoli costruiti in piu' fasi, il costruttore e il tipo di veicolo della fase precedente. 1.1.2. In deroga alle prescrizioni di cui al punto 1.1.1, lettera b), quando il costruttore usa il pavimento della struttura della carrozzeria e gli elementi costitutivi fondamentali che formano la parte anteriore della struttura della carrozzeria situata immediatamente di fronte all'alloggiamento del parabrezza nella costruzione di diversi tipi di carrozzerie (ad esempio una berlina e una coupe'), tali veicoli possono considerarsi appartenenti allo stesso tipo. Spetta al costruttore comprovare quanto sopra. 1.1.3. Un tipo e' costituito almeno da una variante e da una versione. 1.2. Variante 1.2.1. Una "variante", all'interno di un tipo di veicolo, raggruppa i veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche costruttive a seguire: a) il numero di porte laterali o il tipo di carrozzeria come definito nella sezione 1, parte C, quando il costruttore applica il criterio di cui al punto 1.1.2; b) il motopropulsore per quanto riguarda le seguenti caratteristiche costruttive: i) il tipo di alimentazione di energia (motore a combustione interna, motore elettrico o altro); ii) il principio di funzionamento (accensione comandata, accensione spontanea o altro); iii) il numero e la disposizione dei cilindri nel caso di motore a combustione interna (L4, V6 o altro); c) il numero di assi; d) il numero e l'interconnessione degli assi motore; e) il numero di assi sterzanti; f) la fase di completamento (ad esempio: completo/incompleto). 1.3. Versione 1.3.1. Una "versione", all'interno di una variante, raggruppa i veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche a seguire: a) la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile; b) la cilindrata, nel caso di motore a combustione interna; c) la potenza massima del motore o la potenza nominale continua massima (motore elettrico); d) il tipo di carburante (benzina, gasolio, GPL, bicarburante o altro); e) il numero massimo di posti a sedere; f) il livello sonoro in marcia; g) il livello delle emissioni dei gas di scarico (ad esempio Euro 5, Euro 6 o altro); h) ciclo misto o ponderato, emissioni di CO2 ciclo misto; i) il consumo di energia elettrica (ponderato, misto); j) ciclo misto o ponderato, consumo di carburante ciclo misto; k) l'esistenza di una tecnologia innovativa, come definita all'articolo 12, del regolamento (CE) n. 443/2009 . 2. Categorie M2 e M3 2.1. Tipo di veicolo 2.1.1. Un "tipo di veicolo" e' costituito da veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche a seguire: a) il nome del costruttore. Se cambia la forma giuridica della societa', non e' necessario rilasciare una nuova omologazione; b) la categoria; c) i seguenti aspetti di costruzione e di progettazione: i) la progettazione e la costruzione degli elementi costitutivi fondamentali del telaio; ii) nel caso di una struttura autoportante, la progettazione e la costruzione degli elementi costitutivi fondamentali della struttura della carrozzeria; d) il numero di piani (uno o due); e) il numero di unita' (rigido/snodato); f) il numero di assi; g) la modalita' di alimentazione di energia (a bordo o esterna); h) nel caso di veicoli costruiti in piu' fasi, il costruttore e il tipo di veicolo della fase precedente. 2.1.2. Un tipo e' costituito almeno da una variante e da una versione. 2.2. Variante 2.2.1. Una "variante", all'interno di un tipo di veicolo, raggruppa i veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche costruttive a seguire: a) il tipo di carrozzeria come definito nella sezione 2, parte C; b) la classe o la combinazione di classi dei veicoli, come definita al punto 2.1.1, dell'allegato I, della direttiva 2001/85/CE (solo nel caso di veicoli completi e completati); c) la fase di completamento (ad esempio: completo/incompleto/completato); d) il motopropulsore per quanto riguarda le seguenti caratteristiche costruttive: i) il tipo di alimentazione di energia (motore a combustione interna, motore elettrico o altro); ii) il principio di funzionamento (accensione comandata, accensione spontanea o altro); iii) il numero e la disposizione dei cilindri nel caso di motore a combustione interna (L6, V8 o altro). 2.3. Versione 2.3.1. Una "versione", all'interno di una variante, raggruppa i veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche a seguire: a) la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile; b) la capacita' o meno del veicolo di trainare un rimorchio; c) la cilindrata, nel caso di motore a combustione interna; d) la potenza massima del motore o la potenza nominale continua massima (motore elettrico); e) il tipo di carburante (benzina, gasolio, GPL, bicarburante o altro); f) il livello sonoro in marcia; g) il livello delle emissioni dei gas di scarico (ad esempio Euro IV, Euro V o altro). 3. Categoria N1 3.1. Tipo di veicolo 3.1.1. Un "tipo di veicolo" e' costituito da veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche a seguire: a) il nome del costruttore. Se cambia la forma giuridica della societa', non e' necessario rilasciare una nuova omologazione; b) nel caso di una struttura autoportante, la progettazione e l'assemblaggio delle parti fondamentali della struttura della carrozzeria; c) nel caso di una struttura non autoportante, la progettazione e la costruzione degli elementi costitutivi fondamentali del telaio; d) nel caso di veicoli costruiti in piu' fasi, il costruttore e il tipo di veicolo della fase precedente. 3.1.2. In deroga alle prescrizioni di cui al punto 3.1.1, lettera b), quando il costruttore usa il pavimento della struttura della carrozzeria e gli elementi costitutivi fondamentali che formano la parte anteriore della struttura della carrozzeria situata immediatamente di fronte all'alloggiamento del parabrezza nella costruzione di diversi tipi di carrozzerie (ad esempio un furgone e un cabinato, interassi diversi e altezze del tetto diverse), tali veicoli possono considerarsi appartenenti allo stesso tipo. Spetta al costruttore comprovare quanto sopra. 3.1.3. Un tipo e' costituito almeno da una variante e da una versione. 3.2. Variante 3.2.1. Una "variante", all'interno di un tipo di veicolo, raggruppa i veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche costruttive a seguire: a) il numero di porte laterali o il tipo di carrozzeria come definito nella sezione 3, parte C (per i veicoli completi e completati), quando il costruttore applica il criterio di cui al punto 3.1.2; b) la fase di completamento (ad esempio: completo/incompleto/completato); c) il motopropulsore per quanto riguarda le seguenti caratteristiche costruttive: i) il tipo di alimentazione di energia (motore a combustione interna, motore elettrico o altro); ii) il principio di funzionamento (accensione comandata, accensione spontanea o altro); iii) il numero e la disposizione dei cilindri nel caso di motore a combustione interna (L6, V8 o altro); d) il numero di assi; e) il numero e l'interconnessione degli assi motore; f) il numero di assi sterzanti. 3.3. Versione 3.3.1. Una "versione", all'interno di una variante, raggruppa i veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche a seguire: a) la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile; b) la cilindrata, nel caso di motore a combustione interna; c) la potenza massima del motore o la potenza nominale continua massima (motore elettrico); d) il tipo di carburante (benzina, gasolio, GPL, bicarburante o altro); e) il numero massimo di posti a sedere; f) il livello sonoro in marcia; g) il livello delle emissioni dei gas di scarico (ad esempio Euro 5, Euro 6 o altro); h) ciclo misto o ponderato, emissioni di CO2 ciclo misto; i) il consumo di energia elettrica (ponderato, misto); j) ciclo misto o ponderato, consumo di carburante ciclo misto. 4. Categorie N2 e N3 4.1. Tipo di veicolo 4.1.1. Un "tipo di veicolo" e' costituito da veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche fondamentali a seguire: a) il nome del costruttore. Se cambia la forma giuridica della societa', non e' necessario rilasciare una nuova omologazione; b) la categoria; c) la progettazione e la costruzione del telaio comuni ad un'unica linea di prodotto; d) il numero di assi; e) nel caso di veicoli costruiti in piu' fasi, il costruttore e il tipo di veicolo della fase precedente. 4.1.2. Un tipo e' costituito almeno da una variante e da una versione. 4.2. Variante 4.2.1. Una "variante", all'interno di un tipo di veicolo, raggruppa i veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche costruttive a seguire: a) la concezione della struttura della carrozzeria o il tipo di carrozzeria di cui alla sezione 3, parte C e all'appendice 2 (solo per i veicoli completi e completati); b) la fase di completamento (ad esempio: completo/incompleto/completato); c) il motopropulsore per quanto riguarda le seguenti caratteristiche costruttive: i) il tipo di alimentazione di energia (motore a combustione interna, motore elettrico o altro); ii) il principio di funzionamento (accensione comandata, accensione spontanea o altro); iii) il numero e la disposizione dei cilindri nel caso di motore a combustione interna (L6, V8 o altro); d) il numero e l'interconnessione degli assi motore; e) il numero di assi sterzanti. 4.3. Versione 4.3.1. Una "versione", all'interno di una variante, raggruppa i veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche a seguire: a) la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile; b) la capacita' o meno di trainare un rimorchio, come segue: i) un rimorchio non frenato; ii) un rimorchio con un sistema di frenatura a inerzia, come definito al punto 2.12 del regolamento UNECE n. 13; iii) un rimorchio con un sistema di frenatura continuo o semicontinuo, come definiti ai punti 2.9 e 2.10 del regolamento UNECE n. 13; iv) un rimorchio della categoria O4 che comporta una massa massima ammissibile del veicolo combinato non superiore alle 44 tonnellate; v) un rimorchio della categoria O4 che comporta una massa massima ammissibile del veicolo combinato superiore alle 44 tonnellate; c) la cilindrata; d) la potenza massima del motore; e) il tipo di carburante (benzina, gasolio, GPL, bicarburante o altro); f) il livello sonoro in marcia; g) il livello delle emissioni dei gas di scarico (ad esempio Euro IV, Euro V o altro). 5. Categorie O1 e O2 5.1. Tipo di veicolo 5.1.1. Un "tipo di veicolo" e' costituito da veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche a seguire: a) il nome del costruttore. Se cambia la forma giuridica della societa', non e' necessario rilasciare una nuova omologazione; b) la categoria; c) la concezione, come definita nella sezione 4, parte C; d) i seguenti aspetti di costruzione e di progettazione: i) la progettazione e la costruzione degli elementi costitutivi fondamentali del telaio; ii) nel caso di una struttura autoportante, la progettazione e la costruzione degli elementi costitutivi fondamentali della struttura della carrozzeria; e) il numero di assi; f) nel caso di veicoli costruiti in piu' fasi, il costruttore e il tipo di veicolo della fase precedente. 5.1.2. Un tipo e' costituito almeno da una variante e da una versione. 5.2. Variante 5.2.1. Una "variante", all'interno di un tipo di veicolo, raggruppa i veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche costruttive a seguire: a) il tipo di carrozzeria di cui all'appendice 2 (per i veicoli completi e completati); b) la fase di completamento (ad esempio: completo/incompleto/completato); c) il tipo di sistema di frenatura (per esempio non frenato/a inerzia/assistito). 5.3. Versione 5.3.1. Una "versione", all'interno di una variante, raggruppa i veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche a seguire: a) la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile; b) la concezione delle sospensioni (pneumatiche, di acciaio o di gomma, barra di torsione o altro); c) la concezione del timone (triangolare, tubolare o altro). 6. Categorie O3 e O4 6.1. Tipo di veicolo 6.1.1. Un "tipo di veicolo" e' costituito da veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche a seguire: a) nome del costruttore. Se cambia la forma giuridica della societa', non e' necessario rilasciare una nuova omologazione; b) la categoria; c) la concezione del rimorchio relativamente alle definizioni di cui alla sezione 4, parte C; d) i seguenti aspetti di costruzione e di progettazione: i) la progettazione e la costruzione degli elementi costitutivi fondamentali del telaio; ii) nel caso di rimorchi con una struttura autoportante, la progettazione e la costruzione degli elementi costitutivi fondamentali della struttura della carrozzeria; e) il numero di assi; f) nel caso di veicoli costruiti in piu' fasi, il costruttore e il tipo di veicolo della fase precedente. 6.1.2. Un tipo e' costituito almeno da una variante e da una versione. 6.2. Varianti 6.2.1. Una "variante", all'interno di un tipo di veicolo, raggruppa i veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche costruttive e di progettazione a seguire: a) il tipo di carrozzeria di cui all'appendice 2 (per i veicoli completi e completati); b) la fase di completamento (ad esempio: completo/incompleto/completato); c) la concezione delle sospensioni (di acciaio, pneumatiche o idrauliche); d) le seguenti caratteristiche tecniche: i) la capacita' o meno del telaio di estendersi; ii) l'altezza del piano (normale, caricatore basso, caricatore semi-basso, ecc.). 6.3. Versioni 6.3.1. Una "versione", all'interno di una variante, raggruppa i veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche a seguire: a) la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile; b) le suddivisioni o le combinazioni di suddivisioni di cui ai punti 3.2 e 3.3, dell'allegato I, della direttiva 96/53/CE in cui rientra la distanza tra due assi consecutivi che costituiscono un gruppo; c) la definizione degli assi relativamente a: i) gli assi sollevabili (numero e posizione); ii) gli assi scaricabili (numero e posizione); iii) gli assi sterzanti (numero e posizione). 7. Prescrizioni comuni a tutte le categorie di veicoli 7.1. Se un veicolo rientra in diverse categorie in virtu' della sua massa massima o del numero di posti a sedere o di entrambi, il costruttore puo' scegliere di usare i criteri dell'una o dell'altra categoria di veicoli per la definizione delle varianti e delle versioni. 7.1.1. Esempi: a) un veicolo "A" puo' essere omologato come N1 (3,5 tonnellate) e N2 (4,2 tonnellate) in relazione alla sua massa massima. In tal caso, i parametri riportati nella categoria N1 si possono usare anche per il veicolo che rientra nella categoria N2 (o viceversa); b) un veicolo "B" puo' essere omologato come M1 e M2 in relazione al numero di posti a sedere (7+1 o 10+1), i parametri riportati nella categoria M1 si possono usare anche per il veicolo che rientra nella categoria M2 (o viceversa). 7.2. Un veicolo della categoria N puo' essere omologato in riferimento alle prescrizioni delle categorie M1 o M2 , secondo i casi, se e' destinato ad essere trasformato in un veicolo di una di tali categorie nella fase successiva di una procedura di omologazione in piu' fasi. 7.2.1. Questa possibilita' e' prevista solo per i veicoli incompleti. Tali veicoli devono essere identificati da un codice variante specifico attribuito dal costruttore del veicolo base. 7.3. Denominazioni dei tipi, delle varianti e delle versioni. 7.3.1. Il costruttore attribuisce un codice alfanumerico, composto da lettere romane e/o numeri arabi, a ciascun tipo, a ciascuna variante e a ciascuna versione del veicolo. L'uso di parentesi e trattini e' consentito purche' non sostituiscano una lettera o un numero. 7.3.2. Il codice completo e' denominato: Tipo-Variante-Versione o "TVV". 7.3.3. Il TVV identifica chiaramente e inequivocabilmente una combinazione unica di caratteristiche tecniche in relazione ai criteri definiti nella parte B del presente allegato. 7.3.4. Lo stesso costruttore puo' usare lo stesso codice per definire un tipo di veicolo che rientra in due o piu' categorie. 7.3.5. Lo stesso costruttore non puo' usare lo stesso codice per definire un tipo di veicolo per piu' di una omologazione all'interno della stessa categoria di veicoli. 7.4. Numero di caratteri che compongono il TVV 7.4.1. Il numero di caratteri non deve superare: a) 15 per il codice relativo al tipo di veicolo; b) 25 per il codice relativo a una variante; c) 35 per il codice relativo a una versione. 7.4.2. Il codice alfanumerico "TVV" completo non deve contenere piu' di 75 caratteri. 7.4.3. Quando si usa il TVV completo, si deve lasciare uno spazio tra il tipo, la variante e la versione. Esempio di TVV: 159AF[...spazio]0054[...spazio]977K(BE). (Omissis).".