Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
  a) «modulo»: il modello con il quale  il  lavoratore  manifesta  la
volonta' di  recedere  dal  contratto  di  lavoro  per  dimissioni  o
risoluzione consensuale o di revocare tale volonta'; 
  b) «soggetti abilitati»: i patronati, le organizzazioni  sindacali,
gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione  di  cui  agli
articoli 2, comma 1, lettera h), e  76  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, che possono trasmettere il modulo  per  conto
del lavoratore; 
  c) «sistema  informatico  SMV»:  il  sistema  informatico  messo  a
disposizione dei lavoratori e dei soggetti  abilitati  dal  Ministero
del lavoro e delle politiche  sociali  in  attuazione  dell'art.  26,
comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2015; 
  d) «codice  identificativo  del  modulo»:  il  codice  alfanumerico
rilasciato dal sistema informatico SMV attestante il giorno  e  l'ora
in cui il modulo e' stato trasmesso dal lavoratore con  le  modalita'
di cui all'art. 3, comma 3; 
  e) «data certa di trasmissione»: la data risultante dalla procedura
di validazione temporale attestante il  giorno  e  l'ora  in  cui  il
modulo e' stato trasmesso dal lavoratore o dai soggetti abilitati.