Art. 2 Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 1. All'allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche: a) al secondo capoverso, dopo le parole «- turbe psichiche,» e' inserito il seguente alinea «- malattie neurologiche,»; b) il terzo capoverso e' sostituito dal seguente: «Conseguentemente, all'appendice II - Art. 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le voci relative alle seguenti patologie: affezioni cardiovascolari, diabete, epilessia, malattie del sistema nervoso, malattie psichiche, sostanze psicoattive, sono soppresse». c) dopo il paragrafo G, e' inserito il seguente: «H. MALATTIE NEUROLOGICHE E SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE NEL SONNO H.1. Malattie neurologiche La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata a candidati o conducenti colpiti da gravi affezioni neurologiche di grado tale da risultare incompatibili con la sicurezza della guida. La commissione medica locale, anche avvalendosi dell'esito di visita specialistica presso strutture pubbliche, puo' autorizzare la guida in relazione allo stato evolutivo ed alle capacita' funzionali possedute, previa valutazione della compatibilita' della sintomatologia sensitiva, sensoriale, motoria e del trofismo muscolare, dovuta a malattie neurologiche od a postumi invalidanti di interventi chirurgici o traumatici del sistema nervoso centrale o periferico, con la sussistenza di condizioni che possano far escludere pregiudizi per la sicurezza della circolazione. In tali casi, gli interessati devono dimostrare di essere in grado di azionare, in condizioni di sicurezza, i comandi del veicolo della categoria per la quale si richiede il rilascio o il rinnovo di validita' della patente. La validita' della patente, in questi casi, non puo' essere superiore a due anni. H2. DISTURBI DEL SONNO DA APNEE OSTRUTTIVE NOTTURNE La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata a candidati o conducenti affetti da disturbi del sonno causati da apnee ostruttive notturne che determinano una grave ed incoercibile sonnolenza diurna, con accentuata riduzione delle capacita' dell'attenzione non adeguatamente controllate con le cure prescritte. Il medico, di cui all'articolo 119, comma 2, del codice della strada, sottopone a particolare valutazione i soggetti per i quali sussistono sintomi riconducibili alla sindrome da apnea ostruttiva notturna. Nei casi in cui si possa concludere per l'assenza o lieve entita' di sonnolenza diurna, il medico di cui all'articolo 119, comma 2, del codice della strada, certifica l'idoneita' alla guida del conducente. Nel caso sussistano dubbi circa l'idoneita' e la sicurezza di guida, l'accertamento dei requisiti di idoneita' psichici e fisici e' demandato alla commissione medica locale. La commissione medica locale puo' autorizzare alla guida i soggetti affetti da sindrome da apnee ostruttive notturne moderate o gravi che dimostrino un adeguato controllo della sintomatologia presentata con relativo miglioramento della sonnolenza diurna, se del caso confermato da parere specialistico di strutture pubbliche. La validita' della patente rilasciata o rinnovata, eventualmente anche con prescrizioni da parte della Commissione Medica Locale, non puo' superare i tre anni per i conducenti del gruppo 1 ed un anno per i conducenti del gruppo 2.». Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2015 Il Ministro: Delrio Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare foglio n. 1, registro n. 21