Art. 2 1. Nessuno puo' utilizzare il logo di cui all'art. 1, al di fuori dei soggetti singolarmente autorizzati. 2. Non e' consentito ne' per se ne' per terzi: a) affittare, dare in locazione, cedere o trasferire a qualsiasi titolo qualsivoglia tipo di diritto relativo al logo comune ed al logo identificativo nazionale a terze parti; b) modificare l'aspetto del logo comune o del logo identificativo nazionale, nonche' creare, sviluppare e/o utilizzare derivazioni o variazioni basate su qualsiasi loro parte, eccetto che aumentare o diminuire proporzionalmente le dimensioni del logo identificativo nazionale; c) sviluppare o acquisire qualsiasi diritto di marchio registrato associato con il logo istituzionale della Commissione europea, l'emblema europeo, il logo identificativo nazionale e ogni derivazione dello stesso, tra cui qualsiasi registrazione nazionale, comunitaria o internazionale dei marchi registrati, immagine commerciale, nomi commerciali, marchi di servizio, simboli, slogan, emblemi, loghi, disegni che incorporano, integralmente o parzialmente, il logo identificativo nazionale di cui all'art. 1; d) unire il logo identificativo nazionale o qualsiasi parte di esso con qualsiasi altro oggetto che possa trarre in inganno terzi circa il significato e la forma del logo medesimo; e) utilizzare il logo identificativo nazionale per attivita' che non rientrano nelle finalita' stabilite dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.