Art. 2 Beneficiari del credito d'imposta 1. Ai sensi del richiamato art. 1, comma 146 della legge n. 107 del 2015 il credito d'imposta e' riconosciuto alle persone fisiche nonche' agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa e non e' cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese. 2. Il credito d'imposta, pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e' previsto in favore dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo che effettuano erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilita' degli studenti. 3. Per istituti del sistema nazionale di istruzione si intende istituzioni scolastiche statali ed istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali. 4. Il credito d'imposta e' riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modalita' di cui all'art. 3, in favore dei soggetti di cui al comma 3 per le finalita' di cui al comma 2.