Art. 2 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si  possono  applicare  alle
attivita' di ufficio di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011,  n.  151,  ivi  individuate  con  il
numero 71, esistenti alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione. 
  2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si  possono  applicare  alle
attivita' di ufficio in alternativa alle specifiche  disposizioni  di
prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro  dell'interno  del
22 febbraio 2006.