Art. 2 Campo di applicazione 1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attivita' di ufficio di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 71, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione. 2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attivita' di ufficio in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del 22 febbraio 2006.