Art. 2 
 
            Attivita' funzionali al censimento permanente 
                della popolazione e delle abitazioni 
 
  1.  Per  le  esigenze  connesse  allo  svolgimento  del  censimento
permanente della popolazione, ciascun comune gestisce e  aggiorna  il
piano topografico e il piano ecografico con riferimento al territorio
di propria competenza e ne assicura l'adozione per gli adempimenti di
competenza, con particolare riguardo alle funzioni di anagrafe  e  di
stato civile. 
  2.  Mediante  istruzioni  tecniche,  l'Istat  definisce   tempi   e
modalita' operative per  l'aggiornamento  dei  piani  topografici  ed
ecografici e convalida la conformita' degli aggiornamenti  effettuati
rispetto a quanto specificato nelle istruzioni tecniche emanate. 
  3.  Con  riferimento  e  nell'ambito  della  formazione  del  piano
ecografico, il comune assegna a ciascuna  area  di  circolazione  una
propria distinta denominazione nonche' un numero civico progressivo a
ciascun accesso ad essa appartenente secondo  le  direttive  tecniche
emanate dall'Istat e  volte  a  rendere  massima  l'identificabilita'
dell'area di circolazione cui il  nome  si  riferisce  e  dei  numeri
civici ad essa appartenenti.