Art. 2 1. Il Tavolo tecnico e' presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o, su sua delega, dal capo di Gabinetto o da un vice capo di Gabinetto. Sono componenti del tavolo tecnico, il direttore generale della Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento (RIN) e un dirigente della medesima Direzione generale, il Comandante del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente o un suo delegato, il Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'amministratore delegato della Societa' concessionaria del SISTRI o un suo delegato, il Presidente dell'ISPRA o un suo delegato, il direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) o un suo delegato, i delegati delle associazioni imprenditoriali e dei consorzi maggiormente rappresentativi dei produttori, trasportatori, gestori e smaltitori di rifiuti di cui all'allegato 1 al presente decreto, il capo del Reparto ambientale marino del Corpo delle Capitanerie di Porto o un suo delegato e tre rappresentanti scelti tra le associazioni nazionali di tutela ambientale riconosciute dal Ministero l'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 13, della legge 8 luglio 1986, n. 349. 2. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spetta alcun compenso, indennizzo o rimborso spese a qualsiasi titolo corrisposto.