Art. 2 
 
 
          Termine di proposizione delle domande e requisiti 
 
  1. Possono proporre domanda di accesso ai contributi: 
    a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi
sede principale o secondaria  in  Italia,  regolarmente  iscritte  al
Registro Elettronico Nazionale  istituito  dal  regolamento  (CE)  n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre  2009
e le imprese di  autotrasporto  di  merci  per  conto  di  terzi  che
esercitano  la  professione  esclusivamente  con  veicoli  di   massa
complessiva fino a 1,5  tonnellate,  regolarmente  iscritte  all'Albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 
    b) le strutture societarie regolarmente  iscritte  nella  sezione
speciale del predetto Albo ai sensi del comma 5-bis dell'art.  1  del
decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, risultanti dall'aggregazione delle
imprese di cui al precedente punto a), costituite a norma del libro V
titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo  II,  sezioni  II  e
II-bis,  del   codice   civile,   limitatamente   alle   imprese   di
autotrasporto di merci per conto di terzi regolarmente iscritte nella
citata sezione speciale dell'Albo. 
  2. Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a
una cooperativa, puo' presentare  una  sola  domanda  di  accesso  al
contributo. In caso di presentazione di piu' domande sara'  presa  in
considerazione solo la domanda presentata per prima. 
  3. Le domande per accedere ai contributi devono essere  presentate,
a partire dal 26 settembre 2016 ed entro il termine perentorio del 28
ottobre 2016, in via telematica, sottoscritte con firma digitale  dal
rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa
richiedente, seguendo le specifiche modalita' che saranno pubblicate,
a partire dal  12  settembre  2016,  sul  sito  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, nella sezione  Autotrasporto  merci -
Documentazione - Autotrasporto Contributi ed Incentivi. 
  4. Il contributo massimo erogabile  per  l'attivita'  formativa  e'
fissato in euro 150.000 per impresa o, nel caso di raggruppamento  di
imprese, per ogni impresa che all'interno del  raggruppamento  stesso
concretamente partecipi all'attivita' formativa. 
  Per la determinazione del contributo si terra' altresi'  conto  dei
seguenti massimali: 
    a) ore di formazione: trenta per ciascun partecipante; 
    b) compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora; 
    c) compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora; 
    d) servizi di consulenza a  qualsiasi  titolo  prestati:  20  per
cento del totale dei costi ammissibili. 
  Fermi restando i  suddetti  massimali,  le  spese  complessive  per
l'attivita' didattica relative al personale docente, ai  tutor,  alle
spese di trasferta, ai materiali e forniture attinenti  al  progetto,
all'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature  per  la  quota
parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione
e al  costo  dei  servizi  di  consulenza,  dovranno  essere  pari  o
superiori al 50 per cento di tutti  i  costi  ammissibili.  Per  ogni
progetto formativo, la formazione a distanza non potra'  superare  il
20 per cento del totale delle ore di formazione. Qualora nel progetto
formativo sia presente  attivita'  di  formazione  a  distanza  sara'
obbligatorio fornire, all'atto  della  presentazione  della  domanda,
idonee informazioni al fine  di  consentire  eventuali  controlli  in
itinere sullo svolgimento di tali corsi. 
  5. Al momento della  compilazione  della  domanda  dovranno  essere
obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilita', oltre ai dati
identificativi  del  richiedente  ed   alle   informazioni   previste
dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  29
maggio 2009, n. 83, i seguenti elementi: 
    a) il soggetto attuatore delle  azioni  formative,  conformemente
all'art. 3, comma  2,  del  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 83 del 2009,  che  non  potra'  in  alcun  caso  essere
modificato; 
    b) il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di
inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo  delle
ore di  insegnamento,  il  numero  e  la  tipologia  dei  destinatari
dell'iniziativa e l'eventuale presenza di corsi FAD); 
    c) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  con  la  quale  il  soggetto
attuatore designato dall'impresa attesti la presa visione  del  corso
formativo presentato e si  impegni  a  realizzarlo  nel  rispetto  di
quanto previsto dal presente decreto; 
    d) il preventivo della spesa suddiviso nelle seguenti voci: 
  1. costi della docenza in aula; 
  2. costi dei tutor; 
  3. altri costi per l'erogazione della formazione; 
  4. spese di  viaggio  relative  a  formatori  e  partecipanti  alla
formazione (sono escluse le spese di  alloggio,  ad  eccezione  delle
spese di alloggio minime  necessarie  per  i  partecipanti  che  sono
lavoratori con disabilita'); 
  5. materiali e forniture con attinenza al progetto; 
  6. ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per  la  quota
da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione; 
  7.  costi  dei  servizi  di  consulenza   relativi   all'iniziativa
formativa programmata; 
  8. costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione; 
  9. spese generali indirette, secondo le modalita' dettate dall'art.
31 del regolamento generale in materia di esenzione  dagli  aiuti  di
Stato adottato dalla Commissione europea  in  data  17  giugno  2014,
imputate con un metodo equo e corretto debitamente giustificato. 
    e) il calendario del corso (materia trattata, giorno, ora e  sede
di svolgimento del corso medesimo). Qualsiasi modifica di uno o  piu'
dei  predetti  elementi  del  calendario  del  corso  dovra'   essere
effettuata direttamente online almeno tre giorni prima rispetto  alla
prima data che si intende modificare, fatti salvi casi di  comprovata
forza maggiore. Per tali casi,  la  modifica  potra'  infatti  essere
effettuata online in un termine  di  tempo  anche  inferiore  ai  tre
giorni,  ma  la  variazione  dovra'  essere  documentata  e  motivata
oggettivamente  a  pena  di  esclusione  della   giornata   formativa
modificata. L'ammissibilita' della documentazione inviata a  comprova
della causa di forza maggiore sara' oggetto di apposita  verifica  in
fase di valutazione della rendicontazione dei costi sostenuti.