NOTE: (1) ANCI, Assonime, Autorita' per la protezione dei dati personali, Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, Avvocatura Generale dello Stato, Banca d'Italia, CGIL, CISAL, CISL, CNA, CNCU, CONFAPI, Confartigianato, Confcommercio, Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Confesercenti, Confimpresa, Confindustria, Confsal, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Dipartimento per gli affari di giustizia, Fondo monetario internazionale, Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Ministro della difesa, Ministro della giustizia, Ministro della salute, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro dell'interno, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, Ministro dello sviluppo economico, Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Ministro per le riforme costituzionali e rapporti con il Parlamento, Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, OCSE (Responsabile della Divisione per l'integrita' del settore pubblico e Direttore Affari giuridici), Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Segretariato del GRECO - Consiglio d'Europa, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Transparency International Italia, UGL, UIL, Unita' di informazione finanziaria per l'Italia, UPI, World Bank. (2) Il parere e' disponibile sul sito http://www.unificata.it (3) Corruption-in-Public-Procurement pubblicato il 4 maggio 2016. (4) In particolare, all'art. 2, co. 1, lettera m) dello schema di testo unico, sono definite «societa' a controllo pubblico: le societa' in cui una o piu' amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)», che, a sua volta, definisce «controllo: la situazione descritta nell'art. 2359 del codice civile. Il controllo puo' sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attivita' sociale e' richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo». (5) All'art. 2, co.1, lett. o) dello schema di testo unico citato si specifica che sono societa' quotate «le societa' a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le societa' che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; le societa' partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche». (6) Pubblicato in GU SG n. 233 del 7.10.2015. (7) Istituita ai sensi dell'art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (cfr. Comunicati del Presidente AVCP del 16 maggio e del 28 ottobre 2013). (8) Cfr. art. 3, co. 1-ter del d.lgs. 33/2013 introdotto dall'art. 4 del d.lgs. 97/2016. (9) In particolare nelle «Linee guida per l'assegnazione degli incarichi di Posizione Organizzativa e di Alta Professionalita'» del Comune viene specificato che «l'aspettativa dell'Ente nella modalita' di assegnazione degli incarichi e' che lo stesso incarico non sia rinnovato per piu' di una volta, per due finalita': da un lato favorire la rotazione, che oltre ai benefici in punto anticorruzione, ha dei vantaggi sul piano della contaminazione organizzativa e scambio di esperienze interne (se una PO e' valida ed e' stata confermata gia' una volta nella stessa posizione, puo' fare bene anche in una posizione affine); dall'altro mette in moto l'organizzazione e offre ciclicamente opportunita' di crescita e sviluppo per chi ne ha le capacita' e ha voglia di misurarsi con sfide importanti». (10) Cfr. orientamento ANAC in materia di anticorruzione n. 113 del 18 novembre 2014. (11) L'art. 55-ter, co. 1, d.lgs. 165/2001 dispone, altresi', che il procedimento disciplinare avente «ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorita' giudiziaria e' proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale», fatta salva la sospensione in caso di sussistenza dei presupposti ivi previsti e fatta salva, in ogni caso, «la possibilita' di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente». (12) Norma che, oltre ai citati reati, ricomprende un numero molto rilevante di gravi delitti, tra cui l'associazione mafiosa, quella finalizzata al traffico di stupefacenti o di armi, i reati associativi finalizzati al compimento di delitti anche tentati contro la fede pubblica, contro la liberta' individuale. (13) Il campione analizzato e' costituito da 39 comuni minori o uguali a 5.000 abitanti; 21 con popolazione tra i 5.000 fino a 15.000; 3 unioni di comuni. (14) Con la sentenza 26 marzo 2015 n. 50, la Corte costituzionale ha affermato che le unioni di comuni, «risolvendosi in forme istituzionali di associazione tra Comuni per l'esercizio congiunto di funzioni o servizi di loro competenza» non costituiscono, al di la' dell'impropria definizione sub co. 4 dell'art. 1, un ente territoriale ulteriore e diverso rispetto all'ente Comune; le stesse, pertanto, rientrano, nell'area di competenza statale sub art. 117, co. 2, lett. p) della Costituzione, e non sono, di conseguenza, attratte nell'ambito di competenza residuale di cui al co. 4 dello stesso art. 117. (15) Si rinvia, in merito, alla FAQ 3.3 ANAC in materia di anticorruzione. (16) Cfr. Comunicato del Presidente dell'Autorita' del 16 dicembre 2015 «Riordino degli enti locali ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 - funzioni delle province - trasferimento - adozione del PTPC 2016-2018». (17) www.benitutelati.it/verifica.html (18) La materia trova fonte giuridica in una risalente regolamentazione, in parte trasfusa ed integrata dal Capo V del Codice dei beni culturali come aggiornato con il d.lgs. 62/2008. La disciplina che regola la materia della esportazione e della circolazione delle opere d'arte in Italia e' contenuta nelle seguente disposizioni: regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, recante «Regolamento per l'esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 23 giugno 1912, n. 668, relative alle antichita' e alle belle arti», a cui ci si deve riferire per i certificati di importazione o spedizione di opere d'arte dall'estero (CEE ed Extra-CEE); legge 1 giugno 1939, n. 1089, in particolare sezione 1, artt. 35-42; legge 30 marzo 1998, n. 88, artt. 1-26; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352», in particolare il capo IV sezione I artt. 65-70 e sezione II artt. 71-84; d.lgs. 42/2004 ed in particolare gli artt. 65-72; infine il regolamento (CEE), n. 3911 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, sostituito dal regolamento (CE) n. 116 del Consiglio, del 18 dicembre 2008 relativo a «Esportazione di beni culturali». (19) Va ricordato, infatti, che la domanda del privato puo' anche essere funzionale in via esclusiva alla valutazione e stima del valore venale del bene con conseguente qualifica di esportabilita', senza che lo stesso ne abbia stabilito la destinazione, che e' specificabile nel successivo triennio. (20) Cfr. Corte costituzionale, sentenza 1-7 ottobre 2003, n. 307; sentenza 10-19 dicembre 2003, n. 362; sentenza 24-28 giugno 2004, n. 196. (21) Si rinvia, al riguardo, all'Aggiornamento 2015 al PNA (pp. 10-12). (22) Ibidem (p. 40) con la precisazione che fra gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) di diritto pubblico si intendono ricompresi anche gli enti di ricerca di diritto pubblico comunque denominati (es. INRCA). (23) Aggiornamento 2015 al PNA (p. 40) «Soggetti destinatari dell'approfondimento». (24) La legge 12 febbraio 1968, n. 132 «Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera», dedicava due commi del primo articolo agli istituti ed enti ecclesiastici che esercitavano l'assistenza ospedaliera. Il quinto comma manteneva fermo il precedente regime giuridico-amministrativo, che riconosceva l'autonomia a questi enti (fatta salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante al ministero), mentre il sesto comma conferiva ai medesimi, ove in possesso dei requisiti prescritti dalla stessa l. 132/1968 per gli ospedali pubblici, la facolta' di chiedere e il diritto di ottenere che i loro ospedali fossero appunto "classificati" in una delle categorie contemplate dal nuovo ordinamento, attuandone in sostanza una piena equiparazione. In altri termini, la legge citata riconosceva natura pubblica al servizio ospedaliero purche' svolto alle condizioni da essa stessa stabilite (requisiti della struttura, retta di degenza, programmazione, status del personale), a prescindere dalla natura, pubblica o privata, del soggetto che lo espletava. La riforma sanitaria del 1978 ha sostanzialmente confermato questo ordinamento, richiamando che «nulla e' innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne il regime giuridico amministrativo» sia degli enti ecclesiastici e dei relativi ospedali classificati, sia degli ospedali acattolici (legge 23 dicembre 1978, n. 833 «Istituzione del servizio sanitario nazionale», articolo 41), salvo che per la vigilanza tecnico-sanitaria (trasferita dal ministero alle Asl) e la "convenzione obbligatoria" da stipulare in conformita' a uno schema-tipo. Le «istituzioni sanitarie riconosciute che esercitano l'assistenza pubblica» (sono cosi' testualmente definiti gli enti ecclesiastici e gli ospedali acattolici nell'articolo 41) «conservano la loro posizione di soggetti attivi nel sistema pubblico dell'assistenza». Anche secondo le due riforme del Servizio sanitario nazionale susseguitesi nel 1992 e nel 1999, «nulla e' innovato alla vigente disciplina in materia» (art. 4, co. 12, del d.lgs. 502/92, che il d.lgs. 229/99 ha lasciato invariato). Al contrario, per quanto riguarda gli accordi contrattuali stipulati tra Asl e soggetti accreditati sulla base dei criteri definiti dalla Regione in tema di finanziamento, a partire da quanto stabilito dall'art. 8 quinquies si delinea e si amplia il solco tra pubblici ed equiparati che porta questi ultimi a far parte dell'insieme delle strutture private accreditate. Da ultimo, nel Patto della salute 2010-12 di cui all'Intesa stato-regioni del 3 dicembre 2009 e' previsto al primo comma dell'articolo 7: «si conviene, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, di stipulare un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 131 del 2003 in sede di Conferenza Stato-Regioni finalizzata a promuovere una revisione normativa in materia di accreditamento e di remunerazione delle prestazioni sanitarie, anche al fine di tenere conto della particolare funzione degli ospedali religiosi classificati». (25) Aggiornamento 2015 al PNA (pag. 11) «Centralita' del RPC». (26) Aggiornamento 2015 al PNA (p. 13) «Ruolo strategico della formazione». (27) L'Aggiornamento 2015 al PNA (p. 44) «Incarichi e nomine» ha approfondito con particolare riguardo il conferimento di incarichi dirigenziali di livello intermedio e, segnatamente, quelli di struttura complessa e gli incarichi ai professionisti esterni, esemplificandone rischi e relative misure. (28) D.lgs. 502/1992, come modificato dal d.l. 158/2012 convertito con modificazioni con l. 189/2012 e art. 27 del CCNL 08.06.2000 I biennio economico, come modificato dall'art. 4 CCNL 06.05.2010, Dirigenza medica e veterinaria (Area IV - medici, veterinari e odontoiatri) e sanitaria (Area III - chimici, fisici, biologi, farmacisti e psicologi). (29) Art. 28, co. 5, CCNL 08.06.2000 - parte normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999 - Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa (Area III - avvocati, ingegneri, architetti, geologi), tecnica (analisti, statistici, sociologi) e amministrativa (dirigente amministrativo). (30) Art. 15, co. 7 bis del d.lgs. 502/1992(come modificato dal d.l. 158/2012 convertito con modificazioni con l. 189/2012 ; art. 29 del CCNL 8 giugno 2000: «1. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti con le procedure previste dal DPR 484/1997, nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale [.]»; art. 5 del d.p.r. 484/1997; Documento di Linee Guida recante «Criteri generali per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica e sanitaria nelle aziende del servizio sanitario nazionale - Linee di indirizzo in applicazione dell'art. 4 del d.l. n. 158 del 2012 convertito nella l. 189/2012» approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 13 marzo 2013. (31) Art. 3 sexies del d.lgs. 502/1992. «3. L'incarico di direttore di distretto e' attribuito dal direttore generale a un dirigente dell'azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria. 4. La legge regionale disciplina gli oggetti di cui agli articoli 3- quater, comma 3, e 3-quinquies, comma 2 e 3, nonche' al comma 3 del presente articolo, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalle medesime disposizioni; ove la regione non disponga, si applicano le predette disposizioni». (32) Le prassi delle seguenti aziende sanitarie sono confluite nelle indicazioni contenute nell'elencazione del § 1.1.2: Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 2; Azienda USL Roma H; Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 SUD; Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo; Azienda ospedaliero Universitaria Cagliari. (33) Documento del Comitato LEA del marzo 2015 (34) D.M. Salute 2 aprile 2015, n. 70 «Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera» (GU n.127 del 4-6-2015). (35) Art. 15, co.7 quater, d.lgs. 502/1992 s.m.i. (modificato dal d.l. 158/2012 convertito con modificazioni con l. 189/2012 ; art. 28 del CCNL 08.06.2000 parte normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999: «Gli incarichi di cui trattasi, sono conferiti, nei limiti del numero stabilito nell'atto aziendale, in presenza delle seguenti condizioni: a) aver maturato cinque anni di attivita'; b) aver conseguito la valutazione positiva del collegio tecnico; c) su proposta del responsabile della struttura di afferenza con atto scritto e motivato». In particolare, il conferimento di tali incarichi e' rimandato alla predeterminazione di criteri generali da parte delle aziende che, nel rispetto dei principi stabiliti dal co. 6 della riferita disposizione, sono oggetto di concertazione sindacale (co. 8). (36) Art. 15, co. 4, II periodo, d.lgs. 502/1992 s.m.i.; art. 28 C.C.N.L. - 8 giugno 2000 «Dirigenza medica e veterinaria - parte normativa quadriennio 1998 - 2001 e parte economica biennio 1998 - 1999». (37) Art. 18 CCNL 08.06.2000; art. 38, co. 4, CCNL 10.2.2004. (38) Art. 15 septies del d.lgs. 502/1992. Ai sensi dell'art. 15 septies, co. 1 e 2, del d.lgs. 502/1992.e s.m.i, possono essere conferiti contratti a tempo determinato a professionalita' particolarmente qualificate, che non godano del trattamento di quiescenza, entro limiti percentuali prestabiliti, per il conferimento di incarichi dirigenziali di direzione o di alta professionalita'. (39) Vedi Relazione sul Rendiconto della Regione siciliana esercizio finanziario 2012 ove, a proposito del ricorso a forme di reclutamento del personale a tempo determinato, si legge «Nelle specifiche pronunce emanate, la Corte ha tuttavia chiarito come tale obbligo di riduzione (dei contratti a tempo determinato) non possa compromettere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza ai cittadini, per cui, nel declinare l'applicazione di tale norma alla specifica realta' degli enti del servizio sanitario regionale, l'Amministrazione dovra' necessariamente preservare, nell'ambito di una necessaria concertazione con le aziende interessate, quelle forme contrattuali atipiche che, in ragione dell'elevato livello di specializzazione e/o dell'infungibilita' della prestazione resa, risultano essenziali e funzionali all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA)». (40) Aggiornamento 2015 al PNA (p. 40) «Soggetti destinatari dell'approfondimento» e approfondimento «Ruolo del RPC» del presente PNA. (41) La posizione del dirigente preposto all'ufficio legale/affari legali, comunque denominato, e' disciplinata dall'art. 23 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense» di cui tener conto nell'applicazione del principio di rotazione. (42) Aggiornamento 2015 al PNA (p. 47) «Rapporti contrattuali con i privati accreditati». (43) Ibidem. (44) Si veda la Griglia Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria (LEA), D.M. Salute 2 aprile 2015, n. 70 e le discipline di settore specifiche. (45) Tale misura va intesa come intervento di rafforzamento del concetto di trasparenza degli atti amministrativi, ancorche' la normativa di settore distingua chiaramente le due fasi del procedimento di accreditamento e di contrattualizzazione. Si richiama al riguardo una pronuncia del Consiglio di Stato (Cons. St., sez. III, 16 settembre 2013, n. 4574) che ravvisa uno stretto legame tra accreditamento e contratto, ritenendo illegittimo precludere a tempo indeterminato l'ingresso nel mercato delle strutture private in possesso dei requisiti per l'accreditamento. La sentenza in questione sembra configurare un sistema in cui, sulla base della definizione del fabbisogno, il budget viene distribuito tra i soggetti privati in possesso dei requisiti per l'accreditamento secondo criteri qualitativi, previsti in un apposito bando. La sentenza riporta altre decisioni della stessa Sezione del Consiglio di Stato, in cui «si e' ritenuto legittimo il riferimento non piu' al solo costo storico ma ad una molteplicita' di elementi sia di carattere oggettivo, come la potenzialita' dei singoli distretti, determinata dalla popolazione residente e dalle prestazioni richieste, sia di carattere soggettivo, con la ripartizione delle risorse secondo apposite griglie di valutazione che tengono conto di molteplici fattori qualitativi come dotazioni; unita' di personale e tipologia del rapporto di lavoro; collegamento al CUP; accessibilita' della struttura; correttezza del rapporto con l'utenza; rispetto degli istituti contrattuali; ulteriori standard finalizzati all'accoglienza, quali sale d'attesa, biglietto elimina code, riscaldamento e climatizzazione, apertura al sabato e misura degli spazi». (46) Consiglio di Stato Adunanza plenaria 20/06/2014 n. 14 - da cui si trascrive: «1.3.5.3. In questo quadro si coordina e delimita, ad avviso del Collegio, la previsione della revoca di cui al comma 1-bis dell'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, poiche' dall'ambito di applicazione della norma risulta esclusa la possibilita' di revoca incidente sul rapporto negoziale fondato sul contratto di appalto di lavori pubblici, in forza della speciale e assorbente previsione dell'art. 134 del codice (cosi', come, per la medesima logica, ne' e' esclusa la revoca di cui all'art. 158 del codice), restando per converso e di conseguenza consentita la revoca di atti amministrativi incidenti sui rapporti negoziali originati dagli ulteriori e diversi contratti stipulati dall'amministrazione, di appalto di servizi e forniture, relativi alle concessioni contratto (sia per le convenzioni accessive alle concessioni amministrative che per le concessioni di servizi e di lavori pubblici), nonche' in riferimento ai contratti attivi». (47) Aggiornamento 2015 al PNA (pp. 46-47) «Attivita' libero professionale e liste di attesa». (48) Si veda la Deliberazione della Giunta della regione Emilia Romagna n.377 del 22 marzo 2016.