(Note)
NOTE: 
(1) ANCI, Assonime, Autorita' per la protezione dei  dati  personali,
    Autorita'  per  le  garanzie  nelle   comunicazioni,   Avvocatura
    Generale dello Stato, Banca d'Italia,  CGIL,  CISAL,  CISL,  CNA,
    CNCU, CONFAPI,  Confartigianato,  Confcommercio,  Conferenza  dei
    Presidenti delle Assemblee  Legislative  delle  Regioni  e  delle
    Province Autonome, Conferenza  delle  Regioni  e  delle  Province
    Autonome,  Confesercenti,  Confimpresa,  Confindustria,  Confsal,
    Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Dipartimento per gli  affari
    di   giustizia,   Fondo    monetario    internazionale,    Libera
    Associazioni, nomi e  numeri  contro  le  mafie,  Ministro  degli
    affari esteri e della cooperazione internazionale,  Ministro  del
    lavoro e delle politiche sociali, Ministro della difesa, Ministro
    della giustizia, Ministro della salute, Ministro dell'ambiente  e
    della  tutela  del  territorio  e  del   mare,   Ministro   delle
    infrastrutture  e  dei  trasporti,   Ministro   delle   politiche
    agricole, alimentari e forestali, Ministro dell'economia e  delle
    finanze,   Ministro   dell'interno,   Ministro   dell'istruzione,
    dell'universita'  e  della  ricerca,  Ministro   dello   sviluppo
    economico, Ministro per gli  affari  regionali  e  le  autonomie,
    Ministro per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione,
    Ministro  per  le  riforme  costituzionali  e  rapporti  con   il
    Parlamento, Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  del
    turismo, OCSE (Responsabile della Divisione per l'integrita'  del
    settore pubblico e Direttore Affari giuridici), Scuola  Nazionale
    dell'Amministrazione,  Segretariato   del   GRECO   -   Consiglio
    d'Europa, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del  Consiglio
    dei Ministri, Transparency International Italia, UGL, UIL, Unita'
    di informazione finanziaria per l'Italia, UPI, World Bank. 
(2) Il parere e' disponibile sul sito http://www.unificata.it 
(3) Corruption-in-Public-Procurement pubblicato il 4 maggio 2016. 
(4) In particolare, all'art. 2, co. 1, lettera  m)  dello  schema  di
    testo unico, sono definite «societa'  a  controllo  pubblico:  le
    societa' in cui una o piu' amministrazioni  pubbliche  esercitano
    poteri di controllo ai sensi della lettera b)», che, a sua volta,
    definisce «controllo: la situazione descritta nell'art. 2359  del
    codice civile. Il controllo  puo'  sussistere  anche  quando,  in
    applicazione  di  norme  di  legge  o  statutarie  o   di   patti
    parasociali,  per   le   decisioni   finanziarie   e   gestionali
    strategiche  relative  all'attivita'  sociale  e'  richiesto   il
    consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo». 
(5) All'art. 2, co.1, lett. o) dello schema di testo unico citato  si
    specifica che sono societa' quotate «le societa' a partecipazione
    pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le
    societa' che hanno  emesso,  alla  data  del  31  dicembre  2015,
    strumenti finanziari, diversi dalle azioni,  quotati  in  mercati
    regolamentati; le societa' partecipate dalle une o  dalle  altre,
    salvo che le stesse siano  anche  controllate  o  partecipate  da
    amministrazioni pubbliche». 
(6) Pubblicato in GU SG n. 233 del 7.10.2015. 
(7) Istituita ai sensi dell'art. 33-ter del decreto legge 18  ottobre
    2012, n. 179,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
    dicembre 2012, n. 221 (cfr. Comunicati del Presidente AVCP del 16
    maggio e del 28 ottobre 2013). 
(8) Cfr. art. 3, co. 1-ter del d.lgs. 33/2013 introdotto dall'art.  4
del d.lgs. 97/2016. 
(9) In  particolare  nelle  «Linee  guida  per  l'assegnazione  degli
    incarichi di Posizione Organizzativa e di Alta  Professionalita'»
    del Comune viene specificato che «l'aspettativa  dell'Ente  nella
    modalita' di  assegnazione  degli  incarichi  e'  che  lo  stesso
    incarico non sia  rinnovato  per  piu'  di  una  volta,  per  due
    finalita': da  un  lato  favorire  la  rotazione,  che  oltre  ai
    benefici in punto anticorruzione, ha dei vantaggi sul piano della
    contaminazione organizzativa e scambio di esperienze interne  (se
    una PO e' valida ed e' stata  confermata  gia'  una  volta  nella
    stessa posizione, puo' fare bene anche in una posizione  affine);
    dall'altro mette in moto l'organizzazione  e  offre  ciclicamente
    opportunita' di crescita e sviluppo per chi ne ha le capacita'  e
    ha voglia di misurarsi con sfide importanti». 
(10) Cfr. orientamento ANAC in materia di anticorruzione n.  113  del
18 novembre 2014. 
(11) L'art. 55-ter, co. 1, d.lgs. 165/2001 dispone, altresi', che  il
     procedimento disciplinare avente «ad  oggetto,  in  tutto  o  in
     parte,  fatti  in  relazione  ai   quali   procede   l'autorita'
     giudiziaria e' proseguito  e  concluso  anche  in  pendenza  del
     procedimento penale», fatta salva  la  sospensione  in  caso  di
     sussistenza dei presupposti ivi previsti e fatta salva, in  ogni
     caso, «la  possibilita'  di  adottare  la  sospensione  o  altri
     strumenti cautelari nei confronti del dipendente». 
(12) Norma che, oltre ai citati reati, ricomprende  un  numero  molto
     rilevante di gravi  delitti,  tra  cui  l'associazione  mafiosa,
     quella finalizzata al traffico di  stupefacenti  o  di  armi,  i
     reati associativi finalizzati al  compimento  di  delitti  anche
     tentati contro la fede pubblica, contro la liberta' individuale. 
(13) Il campione analizzato e'  costituito  da  39  comuni  minori  o
     uguali a 5.000 abitanti; 21 con popolazione tra i 5.000  fino  a
     15.000; 3 unioni di comuni. 
(14) Con la sentenza 26 marzo 2015 n. 50, la Corte costituzionale  ha
     affermato che  le  unioni  di  comuni,  «risolvendosi  in  forme
     istituzionali  di  associazione  tra  Comuni   per   l'esercizio
     congiunto  di  funzioni  o  servizi  di  loro  competenza»   non
     costituiscono, al di la' dell'impropria definizione  sub  co.  4
     dell'art. 1, un ente territoriale ulteriore e  diverso  rispetto
     all'ente Comune; le stesse, pertanto,  rientrano,  nell'area  di
     competenza  statale  sub  art.  117,  co.  2,  lett.  p)   della
     Costituzione, e non sono, di conseguenza,  attratte  nell'ambito
     di competenza residuale di cui al co. 4 dello stesso art. 117. 
(15)  Si  rinvia,  in  merito,  alla  FAQ  3.3  ANAC  in  materia  di
anticorruzione. 
(16) Cfr. Comunicato del Presidente dell'Autorita'  del  16  dicembre
     2015 «Riordino degli enti locali ai sensi della legge  7  aprile
     2014, n. 56 - funzioni delle province - trasferimento - adozione
     del PTPC 2016-2018». 
(17) www.benitutelati.it/verifica.html 
(18) La   materia   trova   fonte   giuridica   in   una    risalente
     regolamentazione, in parte trasfusa ed integrata dal Capo V  del
     Codice dei beni culturali come aggiornato con il d.lgs. 62/2008. 
La disciplina che  regola  la  materia  della  esportazione  e  della
     circolazione delle opere d'arte in  Italia  e'  contenuta  nelle
     seguente disposizioni: regio decreto 30 gennaio  1913,  n.  363,
     recante «Regolamento per  l'esecuzione  delle  leggi  20  giugno
     1909, n. 364 e 23 giugno 1912, n. 668, relative alle  antichita'
     e alle belle arti», a cui ci si deve riferire per i  certificati
     di importazione o spedizione di opere d'arte dall'estero (CEE ed
     Extra-CEE); legge 1 giugno 1939, n. 1089, in particolare sezione
     1, artt. 35-42; legge 30 marzo 1998, n. 88, artt. 1-26;  decreto
     legislativo  29  ottobre  1999,  n.  490,  «Testo  unico   delle
     disposizioni  legislative  in  materia  di  beni   culturali   e
     ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge  8  ottobre,  n.
     352», in particolare il capo IV sezione I artt. 65-70 e  sezione
     II artt. 71-84; d.lgs.  42/2004  ed  in  particolare  gli  artt.
     65-72; infine il regolamento (CEE), n. 3911 del Consiglio, del 9
     dicembre 1992,  sostituito  dal  regolamento  (CE)  n.  116  del
     Consiglio, del 18 dicembre 2008 relativo a «Esportazione di beni
     culturali». 
 
(19) Va ricordato, infatti, che la domanda  del  privato  puo'  anche
essere funzionale in via  esclusiva  alla  valutazione  e  stima  del
valore venale del bene con conseguente qualifica  di  esportabilita',
senza che lo stesso ne abbia stabilito la 
     destinazione, che e' specificabile nel successivo triennio. 
(20) Cfr. Corte costituzionale, sentenza 1-7 ottobre  2003,  n.  307;
     sentenza 10-19 dicembre 2003,  n.  362;  sentenza  24-28  giugno
     2004, n. 196. 
(21) Si rinvia, al  riguardo,  all'Aggiornamento  2015  al  PNA  (pp.
10-12). 
(22) Ibidem (p. 40) con la  precisazione  che  fra  gli  Istituti  di
     Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) di  diritto
     pubblico si intendono ricompresi anche gli enti  di  ricerca  di
     diritto pubblico comunque denominati (es. INRCA). 
(23)  Aggiornamento  2015  al  PNA  (p.  40)  «Soggetti   destinatari
dell'approfondimento». 
(24) La legge 12 febbraio 1968, n. 132 «Enti ospedalieri e assistenza
     ospedaliera»,  dedicava  due  commi  del  primo  articolo   agli
     istituti ed enti  ecclesiastici  che  esercitavano  l'assistenza
     ospedaliera. Il  quinto  comma  manteneva  fermo  il  precedente
     regime giuridico-amministrativo, che riconosceva  l'autonomia  a
     questi  enti  (fatta  salva   la   vigilanza   tecnico-sanitaria
     spettante al ministero), mentre  il  sesto  comma  conferiva  ai
     medesimi, ove in possesso dei requisiti prescritti dalla  stessa
     l. 132/1968 per gli ospedali pubblici, la facolta' di chiedere e
     il diritto di ottenere  che  i  loro  ospedali  fossero  appunto
     "classificati" in una  delle  categorie  contemplate  dal  nuovo
     ordinamento, attuandone in sostanza una piena equiparazione.  In
     altri termini, la legge citata riconosceva  natura  pubblica  al
     servizio ospedaliero purche'  svolto  alle  condizioni  da  essa
     stessa stabilite (requisiti della struttura, retta  di  degenza,
     programmazione,  status  del  personale),  a  prescindere  dalla
     natura, pubblica o privata, del soggetto che  lo  espletava.  La
     riforma sanitaria del 1978 ha sostanzialmente confermato  questo
     ordinamento,   richiamando   che   «nulla   e'   innovato   alle
     disposizioni vigenti per quanto  concerne  il  regime  giuridico
     amministrativo» sia degli  enti  ecclesiastici  e  dei  relativi
     ospedali classificati, sia degli ospedali acattolici  (legge  23
     dicembre  1978,  n.  833  «Istituzione  del  servizio  sanitario
     nazionale»,  articolo  41),   salvo   che   per   la   vigilanza
     tecnico-sanitaria (trasferita  dal  ministero  alle  Asl)  e  la
     "convenzione obbligatoria" da stipulare  in  conformita'  a  uno
     schema-tipo.  Le   «istituzioni   sanitarie   riconosciute   che
     esercitano  l'assistenza  pubblica»  (sono  cosi'   testualmente
     definiti  gli  enti  ecclesiastici  e  gli  ospedali  acattolici
     nell'articolo 41) «conservano  la  loro  posizione  di  soggetti
     attivi nel sistema pubblico dell'assistenza». Anche  secondo  le
     due riforme del Servizio sanitario  nazionale  susseguitesi  nel
     1992 e nel 1999, «nulla e' innovato alla vigente  disciplina  in
     materia» (art. 4, co. 12,  del  d.lgs.  502/92,  che  il  d.lgs.
     229/99 ha lasciato invariato). 
Al contrario, per quanto riguarda gli accordi contrattuali  stipulati
     tra Asl e soggetti accreditati sulla base dei  criteri  definiti
     dalla Regione in tema di  finanziamento,  a  partire  da  quanto
     stabilito dall'art. 8 quinquies si delinea e si amplia il  solco
     tra pubblici ed equiparati che porta questi ultimi a  far  parte
     dell'insieme delle strutture private accreditate. 
Da ultimo,  nel  Patto  della  salute  2010-12  di   cui   all'Intesa
     stato-regioni del 3 dicembre 2009 e'  previsto  al  primo  comma
     dell'articolo 7: «si  conviene,  nel  rispetto  degli  obiettivi
     programmati di finanza pubblica, di stipulare un'intesa ai sensi
     dell'articolo 8, comma 6, della legge 131 del 2003  in  sede  di
     Conferenza Stato-Regioni finalizzata a promuovere una  revisione
     normativa in materia di accreditamento e di remunerazione  delle
     prestazioni sanitarie, anche  al  fine  di  tenere  conto  della
     particolare funzione degli ospedali religiosi classificati». 
(25) Aggiornamento 2015 al PNA (pag. 11) «Centralita' del RPC». 
(26) Aggiornamento 2015  al  PNA  (p.  13)  «Ruolo  strategico  della
formazione». 
(27) L'Aggiornamento 2015 al PNA (p.  44)  «Incarichi  e  nomine»  ha
     approfondito  con  particolare  riguardo  il   conferimento   di
     incarichi dirigenziali di livello  intermedio  e,  segnatamente,
     quelli di struttura complessa e gli incarichi ai  professionisti
     esterni, esemplificandone rischi e relative misure. 
(28) D.lgs. 502/1992, come modificato dal  d.l.  158/2012  convertito
     con modificazioni con l. 189/2012 e art. 27 del CCNL  08.06.2000
     I  biennio  economico,  come   modificato   dall'art.   4   CCNL
     06.05.2010, Dirigenza medica e veterinaria (Area  IV  -  medici,
     veterinari e odontoiatri)  e  sanitaria  (Area  III  -  chimici,
     fisici, biologi, farmacisti e psicologi). 
(29) Art. 28, co. 5, CCNL 08.06.2000 -  parte  normativa  quadriennio
     1998-2001  e  parte  economica  biennio  1998-1999  -  Dirigenza
     Professionale, Tecnica e Amministrativa (Area  III  -  avvocati,
     ingegneri, architetti, geologi), tecnica (analisti,  statistici,
     sociologi) e amministrativa (dirigente amministrativo). 
(30) Art. 15, co. 7 bis del d.lgs. 502/1992(come modificato dal  d.l.
     158/2012 convertito con modificazioni con l. 189/2012 ; art.  29
     del CCNL 8 giugno  2000:  «1.  Gli  incarichi  di  direzione  di
     struttura complessa sono conferiti con le procedure previste dal
     DPR  484/1997,  nel  limite  del  numero   stabilito   dall'atto
     aziendale [.]»; art. 5 del d.p.r. 484/1997; Documento  di  Linee
     Guida  recante  «Criteri  generali  per  il  conferimento  degli
     incarichi di direzione di struttura complessa per  la  dirigenza
     medica  e  sanitaria  nelle  aziende  del   servizio   sanitario
     nazionale - Linee di indirizzo in applicazione dell'art.  4  del
     d.l. n. 158 del 2012 convertito  nella  l.  189/2012»  approvato
     dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome  il  13
     marzo 2013. 
(31) Art. 3 sexies del d.lgs. 502/1992. «3. L'incarico  di  direttore
     di distretto e' attribuito dal direttore generale a un dirigente
     dell'azienda, che abbia maturato una  specifica  esperienza  nei
     servizi  territoriali  e  un'adeguata  formazione   nella   loro
     organizzazione, oppure  a  un  medico  convenzionato,  ai  sensi
     dell'articolo 8, comma 1, da almeno dieci anni, con  contestuale
     congelamento  di  un  corrispondente  posto  di  organico  della
     dirigenza  sanitaria.  4.  La  legge  regionale  disciplina  gli
     oggetti di cui agli articoli 3- quater, comma 3, e  3-quinquies,
     comma 2 e 3, nonche' al  comma  3  del  presente  articolo,  nel
     rispetto dei principi  fondamentali  desumibili  dalle  medesime
     disposizioni; ove la  regione  non  disponga,  si  applicano  le
     predette disposizioni». 
(32) Le prassi delle seguenti aziende sanitarie sono confluite  nelle
     indicazioni contenute  nell'elencazione  del  §  1.1.2:  Azienda
     Sanitaria Locale della Provincia di Milano 2; Azienda  USL  Roma
     H; Azienda Sanitaria Locale  Napoli  3  SUD;  Azienda  Sanitaria
     Provinciale  di  Palermo,  Azienda  Sanitaria   Provinciale   di
     Palermo; Azienda ospedaliero Universitaria Cagliari. 
(33) Documento del Comitato LEA del marzo 2015 
(34) D.M.  Salute  2  aprile  2015,  n.   70   «Regolamento   recante
     definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici
     e quantitativi relativi all'assistenza  ospedaliera»  (GU  n.127
     del 4-6-2015). 
(35) Art. 15, co.7 quater, d.lgs.  502/1992  s.m.i.  (modificato  dal
     d.l. 158/2012 convertito con modificazioni  con  l.  189/2012  ;
     art.  28  del  CCNL  08.06.2000  parte   normativa   quadriennio
     1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999: «Gli incarichi di
     cui trattasi, sono conferiti, nei limiti  del  numero  stabilito
     nell'atto aziendale, in presenza delle seguenti  condizioni:  a)
     aver maturato cinque anni di attivita'; b)  aver  conseguito  la
     valutazione positiva del collegio tecnico; c)  su  proposta  del
     responsabile della struttura di afferenza  con  atto  scritto  e
     motivato». In particolare, il conferimento di tali incarichi  e'
     rimandato alla predeterminazione di criteri  generali  da  parte
     delle aziende che, nel rispetto dei principi stabiliti dal co. 6
     della  riferita  disposizione,  sono  oggetto  di  concertazione
     sindacale (co. 8). 
(36) Art. 15, co. 4, II periodo,  d.lgs.  502/1992  s.m.i.;  art.  28
     C.C.N.L. - 8 giugno 2000 «Dirigenza medica e veterinaria - parte
     normativa quadriennio 1998 - 2001 e parte economica biennio 1998
     - 1999». 
(37) Art. 18 CCNL 08.06.2000; art. 38, co. 4, CCNL 10.2.2004. 
(38) Art. 15 septies del  d.lgs.  502/1992.  Ai  sensi  dell'art.  15
     septies, co. 1 e 2, del d.lgs. 502/1992.e s.m.i, possono  essere
     conferiti  contratti  a  tempo  determinato  a  professionalita'
     particolarmente qualificate, che non godano del  trattamento  di
     quiescenza,  entro  limiti  percentuali  prestabiliti,  per   il
     conferimento di incarichi dirigenziali di direzione  o  di  alta
     professionalita'. 
(39) Vedi Relazione sul Rendiconto della Regione siciliana  esercizio
     finanziario 2012  ove,  a  proposito  del  ricorso  a  forme  di
     reclutamento del personale a tempo determinato, si legge  «Nelle
     specifiche pronunce emanate, la Corte ha tuttavia chiarito  come
     tale obbligo di riduzione (dei contratti  a  tempo  determinato)
     non possa compromettere l'erogazione dei livelli  essenziali  di
     assistenza ai cittadini, per cui, nel  declinare  l'applicazione
     di tale norma alla specifica realta'  degli  enti  del  servizio
     sanitario regionale,  l'Amministrazione  dovra'  necessariamente
     preservare, nell'ambito di una necessaria concertazione  con  le
     aziende interessate, quelle forme contrattuali atipiche che,  in
     ragione   dell'elevato   livello   di    specializzazione    e/o
     dell'infungibilita' della prestazione resa, risultano essenziali
     e funzionali all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza
     (LEA)». 
(40) Aggiornamento  2015  al  PNA  (p.  40)   «Soggetti   destinatari
     dell'approfondimento» e  approfondimento  «Ruolo  del  RPC»  del
     presente PNA. 
(41) La posizione del dirigente  preposto  all'ufficio  legale/affari
     legali, comunque denominato, e' disciplinata dall'art. 23  della
     legge   31   dicembre   2012   n.   247,    «Nuova    disciplina
     dell'ordinamento della professione forense» di cui  tener  conto
     nell'applicazione del principio di rotazione. 
(42) Aggiornamento 2015 al PNA (p. 47) «Rapporti contrattuali  con  i
privati accreditati». 
(43) Ibidem. 
(44) Si veda la Griglia Livelli Essenziali  di  Assistenza  sanitaria
     (LEA), D.M. Salute 2 aprile 2015,  n.  70  e  le  discipline  di
     settore specifiche. 
 
(45) Tale misura va  intesa  come  intervento  di  rafforzamento  del
concetto di  trasparenza  degli  atti  amministrativi,  ancorche'  la
normativa  di  settore  distingua  chiaramente  le   due   fasi   del
procedimento di accreditamento e di contrattualizzazione. Si richiama
al riguardo una pronuncia del Consiglio di  Stato  (Cons.  St.,  sez.
III, 16 settembre 2013, n. 4574) che ravvisa uno stretto  legame  tra
accreditamento e contratto, ritenendo illegittimo precludere a  tempo
indeterminato l'ingresso  nel  mercato  delle  strutture  private  in
possesso dei requisiti per l'accreditamento. La sentenza in questione
sembra configurare un sistema in cui, sulla  base  della  definizione
del fabbisogno, il budget viene distribuito tra i soggetti privati in
possesso  dei  requisiti   per   l'accreditamento   secondo   criteri
qualitativi, previsti in un apposito bando. La sentenza riporta altre
decisioni della stessa Sezione del Consiglio di Stato, in cui «si  e'
ritenuto legittimo il riferimento non piu' al solo costo  storico  ma
ad una molteplicita' di elementi sia di carattere oggettivo, come  la
potenzialita' dei singoli distretti,  determinata  dalla  popolazione
residente e dalle prestazioni richieste, sia di carattere soggettivo,
con  la  ripartizione  delle  risorse  secondo  apposite  griglie  di
valutazione che tengono conto di molteplici fattori qualitativi  come
dotazioni; unita' di personale e tipologia del  rapporto  di  lavoro;
collegamento al CUP; accessibilita' della struttura; correttezza  del
rapporto  con  l'utenza;  rispetto   degli   istituti   contrattuali;
ulteriori standard finalizzati all'accoglienza, quali sale  d'attesa,
biglietto elimina code, riscaldamento e 
     climatizzazione, apertura al sabato e misura degli spazi». 
(46) Consiglio di Stato Adunanza plenaria 20/06/2014 n. 14 -  da  cui
     si trascrive: «1.3.5.3. In questo quadro si coordina e delimita,
     ad avviso del Collegio, la previsione della  revoca  di  cui  al
     comma 1-bis dell'art. 21-quinquies della legge n. 241 del  1990,
     poiche' dall'ambito di applicazione della norma risulta  esclusa
     la possibilita'  di  revoca  incidente  sul  rapporto  negoziale
     fondato sul contratto di appalto di lavori  pubblici,  in  forza
     della speciale e assorbente previsione dell'art. 134 del  codice
     (cosi', come, per la medesima logica, ne' e' esclusa  la  revoca
     di cui all'art. 158 del codice),  restando  per  converso  e  di
     conseguenza  consentita  la  revoca   di   atti   amministrativi
     incidenti sui rapporti negoziali  originati  dagli  ulteriori  e
     diversi contratti stipulati dall'amministrazione, di appalto  di
     servizi e forniture, relativi alle  concessioni  contratto  (sia
     per le convenzioni accessive alle concessioni amministrative che
     per le concessioni di servizi e di lavori pubblici), nonche'  in
     riferimento ai contratti attivi». 
(47)  Aggiornamento  2015  al  PNA  (pp.  46-47)  «Attivita'   libero
professionale e liste di attesa». 
(48) Si veda la  Deliberazione  della  Giunta  della  regione  Emilia
Romagna n.377 del 22 marzo 2016.