Art. 2 
 
 
           Conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati 
 
  1. Al fine di agevolare i flussi  e  ridurre  al  minimo  ulteriori
impatti dovuti ai trasporti conseguenti alle  iniziative  di  cui  al
comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016  citata  in  premessa,  i
rifiuti  urbani   indifferenziati   prodotti   nei   luoghi   adibiti
all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento  potranno  essere
conferiti negli impianti  gia'  allo  scopo  autorizzati  secondo  il
principio   di   prossimita',   senza   apportare   modifiche    alle
autorizzazioni vigenti, in  deroga  alla  eventuale  definizione  dei
bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In  tal  caso,  il
gestore dei servizi di raccolta si accordano  preventivamente  con  i
gestori degli impianti dandone comunicazione alla Regione e  all'ARPA
territorialmente competenti.